AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA 2019-parte seconda

AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA 2019-parte seconda


5-SISMABONUS

In cosa consiste

E’ un beneficio fiscale introdotto per gli interventi di miglioramento sismico di un edificio a destinazione abitativa o produttiva in zona 1, 2 e 3, che riducano il rischio di una o due classi, ed è stato introdotto dal DL 63/2013. La detrazione è divisa in quattro percentuali a seconda del tipo di intervento, si va da un minimo del 70% ad un massimo del 85%, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Anche la spesa massima complessiva è differente a seconda dei lavori. La scadenza è il 31 dicembre 2021 per tutti i casi. La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo, cominciando dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, tranne quando si cumulano Sismabonus ed Ecobonus: in tal caso si hanno 10 rate annuali.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef ed Ires residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per gli interventi di miglioramento sismico dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 70%, spesa massima complessiva 96000 €

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 80%, spesa massima complessiva 96000 €

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 75%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 85%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari

  • interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione di una classe di rischio sismico, detrazione 80%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021

  • interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione di due classi di rischio sismico, detrazione 85%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021.

Agevolazione IVA

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Come per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per quelli di miglioramento sismico, relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali) di edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese, si applica l’aliquota IVA del 10% per i servizi e per i beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Per alcune categorie di beni si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%.

B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni condominiali (edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese), si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto e anche per i beni acquistati direttamente dal committente. Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%.

C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA

 L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa.

Cessione del credito

La cessione del credito è prevista solo per gli interventi di miglioramento sismico relativi alle parti comuni di edifici condominiali, compresi quelli che realizzano anche la riqualificazione energetica. Ne possono usufruire tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese per gli interventi. Il credito può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi relativi all’intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’intervento,compresi gli altri condòmini, esclusi banche e intermediari finanziari Può essere effettuata anche una sola seconda cessione del credito da parte del soggetto che lo ha ricevuto.


6-ACQUISTO DI ABITAZIONI ANTISISMICHE

In cosa consiste

Questa detrazione è stata introdotta dal DL 50/2017 ed è riconosciuta  per l’acquisto di unità a uso abitativo  appartenenti a fabbricati interamente demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021 nelle zone 1 viene riconosciuta la detrazione del 75% del 85%a seconda che gli interventi abbiano determinato il miglioramento di una o due classi di rischio sismico, del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare con un limite massimo di spesa di 96.000 €La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo, iniziando dall’anno in cui si è effettuato l’acquisto.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti che acquistino l’unità immobiliare ad uso abitativo.

A quali condizioni è applicabile

  • l’immobile deve trovarsi in un Comune ricadente in zona classificata “a rischio sismico 1”

  • l’unità immobiliare deve essere ceduta direttamente dall’impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare che ha realizzato i lavori

  • l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

  • gli interventi devono aver riguardato la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato, anche con variazione volumetrica rispetto a quello preesistente

  • la detrazione riguarda la singola unità immobiliare ed è indipendente dall’acquisto o dall’assegnazione delle altre unità

Agevolazione IVA

Si ricorda che per l’acquisto dell’unità immobiliare antisismica si applica l’IVA al 4% in presenza dei requisiti “prima casa”. Se si tratta, invece, di operazioni compiute in assenza di tali agevolazioni l’IVA è al 10%. Infine, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si ha l’IVA ordinaria del 22%.

Cessione del credito

Il credito fiscale può essere ceduto in entrambi i casi, da parte di tutti i contribuenti che hanno effettuato l’acquisto. Il credito può essere ceduto all’impresa esecutrice o ad altri soggetti privati coinvolti nell’intervento esclusi banche e intermediari finanziari.


7-BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

In cosa consiste

E’ una detrazione Irpef, introdotta con il DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad un’unità immobiliare ad uso residenziale oggetto di interventi o una o più parti comuni di un edificio condominiale. La detrazione ammonta al 50% ed ha scadenza il 31 dicembre 2019La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, cominciando dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, ed ha un limite di spesa massimo di 10000 €.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef che sostengano le spese per gli interventi su un immobile e che effettuino l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

  • interventi indicati all’art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

manutenzione straordinaria

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

  • interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

  • acquisto o assegnazione di unità appartenenti a fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

  • interventi indicati all’art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere a), b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

manutenzione ordinaria

manutenzione straordinaria

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

  • interventi di ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi


8-BONUS VERDE

In cosa consiste

E’ un beneficio fiscale introdotto dalla L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018) per interventi straordinari di sistemazione a verde relativa ad unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione è del 36% per una spesa massima complessiva di 5000€ per unità immobiliare.. La scadenza attuale è il 31 dicembre 2019. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef che sostengano le spese per gli interventi di sistemazione a verde dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo.

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

  • interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private (giardini, balconi, giardini pensili, terrazze) di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

  • interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private (giardini, balconi, giardini pensili, terrazze) di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Agevolazione IVA

Si applica l’aliquota IVA del 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio tramite opere edili di manutenzione straordinaria sul terreno annesso sia a livello catastale che civile all’edificio ad uso abitativo. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%. L’IVA ordinaria del 22% è utilizzata per acquisto di piante, impianti di irrigazione, serbatoi d’acqua e servizi di giardinaggio .

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini