AGEVOLAZIONI  FISCALI IN EDILIZIA 2020 - parte seconda

AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA 2020 - parte seconda


5-SISMABONUS

In cosa consiste

E’ un beneficio fiscale introdotto per gli interventi di miglioramento sismico di un edificio a destinazione abitativa o produttiva in zona 1, 2 e 3, che riducano il rischio di una o due classi, ed è stato introdotto dal DL 63/2013. La detrazione è divisa in quattro percentuali a seconda del tipo di intervento, si va da un minimo del 70% ad un massimo del 85%, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Anche la spesa massima complessiva è differente a seconda dei lavori. La scadenza è il 31 dicembre 2021 per tutti i casi. La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo, cominciando dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, tranne quando si cumulano Sismabonus ed Ecobonus: in tal caso si hanno 10 rate annuali.

Le opere di miglioramento sismico devono essere eseguite su interi edifici, quindi, sia condominii sia fabbricati che costituiscono una singola unità immobiliare. 

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef ed Ires residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per gli interventi di miglioramento sismico dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo.

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 70%, spesa massima complessiva 96000 €

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 80%, spesa massima complessiva 96000 €

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 75%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari

  • interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 85%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari

  • interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione di una classe di rischio sismico, detrazione 80%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari

  • interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione di due classi di rischio sismico, detrazione 85%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari

Agevolazione IVA

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Come per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per quelli di miglioramento sismico, relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali) di edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese, si applica l’aliquota IVA del 10% per i servizi e per i beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto.

Per alcune categorie di beni si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%.

B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni condominiali (edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese), si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto e anche per i beni acquistati direttamente dal committente.

Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%.

C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA

L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa.

Cessione del credito

La cessione del credito è prevista solo per gli interventi di miglioramento sismico relativi alle parti comuni di edifici condominiali, compresi quelli che realizzano anche la riqualificazione energetica. Ne possono usufruire tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese per gli interventi. Il credito può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi relativi all’ intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento, compresi gli altri condòmini, esclusi banche e intermediari finanziari. Può essere effettuata anche una sola seconda cessione del credito da parte del soggetto che lo ha ricevuto.


6-ACQUISTO DI ABITAZIONI ANTISISMICHE

In cosa consiste

Questa detrazione è stata introdotta dal DL 50/2017 ed è riconosciuta  per l’acquisto di unità ad uso abitativoappartenenti a fabbricati interamente demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021nelle zone 1, 2 e 3 viene riconosciuta la detrazione del 75% o del 85%, a seconda che gli interventi abbiano determinato il miglioramento di una o due classi di rischio sismico, del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare con un limite massimo di spesa di 96.000 €. La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo, iniziando dall’anno in cui si è effettuato l’acquisto.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano che acquistino l’unità immobiliare ad uso abitativo.

A quali condizioni è applicabile

  • l’immobile deve trovarsi in un Comune ricadente in zona classificata “a rischio sismico 1, 2 o 3”
  • l’unità immobiliare deve essere ceduta direttamente dall’impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare che ha realizzato i lavori

  • l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

  • gli interventi devono aver riguardato la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato, anche con variazione volumetrica rispetto a quello preesistente

  • la detrazione riguarda la singola unità immobiliare ed è indipendente dall’ acquisto o dall’ assegnazione delle altre unità

Agevolazione IVA

Si ricorda che per l’acquisto dell’unità immobiliare antisismica si applica l’IVA al 4% in presenza dei requisiti “prima casa”. Se si tratta, invece, di operazioni compiute in assenza di tali agevolazioni l’IVA è al 10%. Infine, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si ha l’IVA ordinaria del 22%.

Cessione del credito

Il credito fiscale può essere ceduto in entrambi i casi, da parte di tutti i contribuenti che hanno effettuato l’acquisto. Il credito può essere ceduto all’ impresa esecutrice o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento esclusi banche e intermediari finanziari.


7-BONUS FACCIATE

In cosa consiste

Il Bonus Facciate è il beneficio fiscale più recente, istituito con la L. 160/2019 (Finanziaria 2020) per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, collocati in zone A e B del territorio comunale. Si tratta di una detrazione del 90% con l'assenza di un limite di spesa. La scadenza attuale è il 31 dicembre 2020.

Non ci sono condizioni differenti tra singole unità immobiliari e condominii, tuttavia nel primo caso si intendono le unità che coincidono con un unico fabbricato.

A chi spetta

Tutti i soggetti Irpef e Ires residenti o no rnel territorio italiano
che possiedano o detengano a vario titolo l'immobile e che effettuino le spese di recupero o restauro della facciata esterna dell'immobile.

A quali interventi è applicabile

Tutti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti o parti di essi, cioè l'involucro del fabbricato visibile dalla strada o dal suolo ad uso pubblico, escludendo i prospetti con affacci interni:

- pulitura e/o tinteggiatura esterna, consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi,  sistemazione delle parti impiantistiche della struttura opaca della facciata (pareti)
- pulitura e/o tinteggiatura, consolidamento, ripristino, rinnovo di balconi, ornamenti o fregi
- interventi su parapetti e cornicioni
- interventi di efficienza energetica, ovvero che influiscono dal punto di vista termico sulla struttura opaca della facciata (pareti) e quelli che agiscono su oltre il 10% dell' intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. 

Per questi due tipi di opere devono essere rispettati dei requisiti minimi di legge relativi alle dispersioni termiche attraverso le pareti esterne.

E' esclusa la sostituzione di infissi, vetrate, grate, portoni, cancelli.

Agevolazione IVA

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Negli interventi di manutenzione ordinaria (edifici condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, edifici condominiali) di edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata si applica l’aliquota IVA del 10% per i servizi e per i beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%.

B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su edifici condominiali (edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata), si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto e anche per i beni acquistati direttamente dal committente.

Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%.

C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA

L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa.


8-BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

In cosa consiste

E’ una detrazione Irpef, introdotta con il DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni e le lavasciuga), destinati ad un’unità immobiliare ad uso residenziale oggetto di interventi o ad una o più parti comuni di un edificio condominiale. La detrazione ammonta al 50% ed ha scadenza il 31 dicembre 2020. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, cominciando dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, ed ha un limite di spesa massimo di 10000 €.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef che sostengano le spese per gli interventi su un immobile e che effettuino l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

1- interventi indicati all’art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

2- interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

3- acquisto o assegnazione di unità appartenenti a fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

1- interventi indicati all’ art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere a), b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

2- interventi di ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi


9-BONUS VERDE

In cosa consiste

E’ un beneficio fiscale introdotto dalla L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018) per interventi straordinari di sistemazione a verde relativa ad unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione è del 36% per una spesa massima complessiva di 5000€ per unità immobiliare.. La scadenza attuale è il 31 dicembre 2020. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef che sostengano le spese per gli interventi di sistemazione a verde dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo.

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

1- interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private (giardini, balconi, giardini pensili, terrazze) di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

2- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

1- interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private (giardini, balconi, giardini pensili, terrazze) di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

2- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Agevolazione IVA

Si applica l’aliquota IVA del 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio tramite opere edili di manutenzione straordinaria sul terreno annesso sia a livello catastale che civile all’edificio ad uso abitativo. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%. L’IVA ordinaria del 22% è utilizzata per acquisto di piante, impianti di irrigazione, serbatoi d’acqua e servizi di giardinaggio.

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini