BONUS ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BOX AUTO 2020

BONUS ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BOX AUTO 2020


Introduzione


Tra i Bonus fiscali validi per il 2020 in edilizia abbiamo annoverato anche quello per l’acquisto o la realizzazione di posti auto di pertinenza di unità immobiliari abitative. Tale agevolazione compare anch'essa nel TUIR (Testo Unico Imposte Redditi) all'art. 16-bis. In questo articolo è prevista una detrazione Irpef del 36% con un tetto massimo di spesa di 48.000 euro, ma dal 26 giugno 2012 la percentuale è innalzata al 50% e l'ammontare complessivo delle spese a 96.000 € per una singola unita' immobiliare. La misura è stata prorogata dal 2012 fino alla scadenza attuale del 31 dicembre 2020, introdotta con l'ultima Finanziaria.

Che cos'é

Consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 € (l'importo massimo detraibile è di 48.000 €), per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati o per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune. Il bonus è ripartito in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui si è effettuata la spesa.

A. ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per acquistare box auto o posti auto già realizzati, anche di proprietà comune, limitatamente alle sole spese di costruzione.

La detrazione è applicabile anche ai pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o del preliminare d'acquisto registrato, purché uno di questi atti venga registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di assegnazioni da parte di cooperative edilizie di abitazione, rientrano nel Bonus anche gli acconti bonificati dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data di registrazione della stessa e di quella del rogito.

Il bonus è fruibile anche dal familiare convivente o dal convivente more uxorio che abbia effettivamente sostenuto la spesa, purché nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta.

Il bonus è valido solo per l'acquisto del box o posto auto direttamente dall'impresa costruttrice, quindi non sono compresi né la cessione da parte di un privato né da parte di un'impresa diversa.

Condizioni indispensabili
1- proprietà o patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
2- esistenza di vincolo pertinenziale ad un'unità immobiliare ad uso residenziale di proprietà del beneficiario o obbligo di costituzione del vincolo per il parcheggio in costruzione
3- attestazione rilasciata dal costruttore che documenti i costi sostenuti per la sola esecuzione
4- documentazione relativa ai costi sostenuti per la sola esecuzione del parcheggio, in caso di acquisto dello stesso con abitazione in un unico atto notarile

Il vincolo di pertinenzialità si considera costituito anche nel caso particolare in cui il bonifico sia eseguito nello stesso giorno del rogito ma in un orario antecedente.

Spese detraibili

-lavori edili
-prestazioni professionali da parte di tecnici (rilievo, progettazione, direzione lavori, accatastamento, ...)
-prestazioni professionali collegate con l'intervento
-acquisto dei materiali
-perizie e sopralluoghi
-IVA, imposta di bollo, diritti per concessioni, autorizzazioni, ...
-oneri di urbanizzazione
-opere provvisionali ed adempimenti per la sicurezza

Agevolazione IVA

Nel caso in cui si acquisti un'autorimessa o un posto auto pertinenziale ad una prima casa è dovuta l’IVA del 4% se l’impresa costruttrice li cede entro il termine di 4 anni dall'ultimazione e limitatamente ad una sola pertinenza per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tali condizioni sono applicabili sia se il garage viene acquistato successivamente all'abitazione di cui costituisce pertinenza sia se la cessione è contemporanea.

Negli altri casi di acquisto di box o posto auto pertinenziale (soggetti prima casa che acquistino un'ulteriore pertinenza, soggetti non prima casa) l’IVA è del 10% entro il termine dei 4 anni dall'ultimazione, purché l'abitazione in oggetto non abbia caratteristiche di lusso.

Se la casa di cui il garage costituirà pertinenza presenta i requisiti di lusso, allora l'IVA sarà quella ordinaria al 22%.

Oltre il termine dei 4 anni dall'ultimazione dei lavori l'IVA non è dovuta in nessun caso.

Limite alla detrazione

Come già illustrato per il Bonus Ristrutturazioni, la capienza Irpef di un soggetto costituisce il limite al Bonus: non si può detrarre più dell'Irpef dovuta, quindi, se l'importo superasse tale soglia non ci sarebbe né un rimborso né si potrebbe utilizzare la differenza negli anni successivi.

Se in uno o più anni non si è potuto usufruire del bonus per incapienza o perché l'Irpef non era dovuta, è possibile, comunque, richiedere la detrazione negli anni successivi indicando il numero della rata.

Pagamenti

Le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, anche on line, "parlante" cioè devono essere indicati:
- causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione, se partecipano più persone
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Al momento del pagamento le banche o le poste applicano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall'impresa.

Se per errore si utilizza un tipo di bonifico diverso da quello dedicato o si sbaglia nel compilarlo ci si deve far rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Se il pagamento non è stato effettuato tramite bonifico si ha, comunque, diritto al bonus se nell'atto notarile sono indicate le somme ricevute dall'impresa realizzatrice e se questa rilascia insieme all'attestazione dei costi di costruzione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che la cifra ricevuta sia stata inclusa nella contabilità.

Documenti necessari

E' necessario possedere e conservare una serie di documenti da intestare ai soggetti destinatari del beneficio, che possono essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi:
1 - atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale risulti il vincolo di pertinenzialità
2 - dichiarazione del costruttore attestante i costi di costruzione
3 - ricevuta del bonifico bancario o postale con apposita causale

B. COSTRUZIONE DI BOX O POSTI AUTO

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per costruire autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune.


La detrazione spetta soltanto per le spese di realizzazione del garage o posto auto, anche in economia, pagate tramite bonifici.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per "realizzazione" si intende la costruzione ex novo del box auto e che, pertanto, non rientra in questa categoria la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di un manufatto esistente.

Il bonus è fruibile anche dal familiare convivente o al convivente more uxorio
che abbia effettivamente sostenuto la spesa, purché nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta.  

Condizioni indispensabili

1- obbligo di costituzione del vincolo pertinenziale ad un'unità residenziale per il parcheggio in costruzione attraverso il titolo abilitativo apposito
2- documentazione relativa ai costi sostenuti per l'esecuzione del parcheggio

La detrazione è riconosciuta anche se l'abitazione di cui il box o posto auto costituisce pertinenza non è stata ancora ultimata.

Spese detraibili

-lavori edili
-prestazioni professionali da parte di tecnici (rilievo, progettazione, direzione lavori, accatastamento, ...)
-prestazioni professionali collegate con l'intervento
-acquisto dei materiali
-perizie e sopralluoghi
-IVA, imposta di bollo, diritti per concessioni, autorizzazioni, ...
-oneri di urbanizzazione
-opere provvisionali ed adempimenti per la sicurezza

Agevolazione IVA

Se si realizza la prima autorimessa pertinenziale ad una prima casa si applica l’IVA del 4% sul contratto di appalto e sull'acquisto di beni da parte di qualunque soggetto. Soltanto nel caso di autorimessa nel sottosuolo, in applicazione della legge Tognoli, l'acquisto di beni è sottoposto all'aliquota del 10%.

Nel caso in cui, invece, si costruisca una seconda autorimessa pertinenziale ad una prima casa, o un’autorimessa asservita ad un’altra categoria di abitazione si ricorre all’ aliquota IVA del 10% per il contratto di appalto, mentre l'acquisto di beni resta al 4%. Se si tratta di parcheggi nel sottosuolo, in osservanza della legge Tognoli, anche l'acquisto di beni è sottoposto all'IVA del 10%.

Si ricorda che le prestazioni professionali, quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale e le materie prime ed i semilavorati sono sempre sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%.

Limite alla detrazione

Anche per l'agevolazione per la costruzione di box e posti auto la capienza Irpef di un soggetto costituisce il limite al Bonus e non sono previsti rimborsi né utilizzo della differenza negli anni successivi.

La detrazione della somma residua è sempre spettante negli anni successivi a quelli in cui si era incapienti o l'Irpef non era dovuta.

Pagamenti

Le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, anche on line, "parlante"
con indicazione di:
- causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione, se partecipano più persone
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Al momento del pagamento le banche o le poste applicano la ritenuta del 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall'impresa.

Se per errore si utilizza un tipo di bonifico diverso da quello dedicato o si sbaglia nel compilarlo non si perde il bonus ma ci si fa consegnare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Documenti necessari

E' necessario possedere e conservare una serie di documenti da intestare ai soggetti destinatari del beneficio, che possono essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi:
1- titoli abilitativi relativi ai lavori, da cui risulti il vincolo di pertinenzialità ad un'abitazione
2- ricevute dei bonifici bancari o postali, anche on line, con apposita causale, per il pagamento di beni e servizi
3- ricevute fiscali delle spese non bonificabili

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini