BONUS RISTRUTTURAZIONI 2019

BONUS RISTRUTTURAZIONI 2019


Introduzione 

Dopo la carrellata proposta nei post precedenti esaminiamo in modo più approfondito ciascuna delle agevolazioni fiscali in edilizia per il 2019. La più nota ed utilizzata è il Bonus Ristrutturazioni, disciplinata nel TUIR (Testo Unico Imposte Redditi) all'art. 16-bis. La formulazione originale prevede per interventi di recupero degli edifici residenziali una detrazione Irpef del 36% per un limite di spesa di 48000 €, quindi l'importo massimo detraibile è di 17280 €. Dal 26 giugno 2012 è stato innalzata la percentuale al 50% e il tetto a 96000 € per ogni unità immobiliare e con proroghe successive si è giunti fino al termine ultimo del 31 dicembre 2019 con l'ultima Finanziaria. 


Che cos'é

Come già ribadito in precedenza, si tratta non di un contributo ma di un beneficio fiscale: dà diritto ad una detrazione Irpef  nella misura del 50% delle spese effettuate per interventi di recupero degli edifici residenziali (sia singole unità immobiliari sia condominii)  con una soglia di spesa di 96000 €, perciò l'importo massimo detraibile è di 48000 €. Il bonus viene ripartito in 10 rate annuali di uguale importo, a partire dall'anno in cui si è effettuato l'intervento.

Si opera una distinzione tra singole unità immobiliari e condominii riguardo a limite massimo di spesa, beneficiario e interventi ammessi. 


A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI 

A1-Oggetto

Singole unità immobiliare ad uso residenziale di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

Beneficio fiscale

Detrazione Irpef del 50% per ogni singola unità immobiliare, con un limite massimo di spesa di 96000 €.

A2-Beneficiario 

Tutti i soggetti Irpef residenti o non residenti nel territorio italiano che possiedano o detengano a vario titolo l'immobile e che effettuino le spese di ristrutturazione:

1-proprietario, nudo proprietario

2-titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie)

3- locatario, comodatario

4-socio di cooperativa divisa o indivisa

5-imprenditore individuale (solo se l'immobile non sia bene strumentale o merce)

6-soggetti con redditi in forma associata equiparati ad imprenditori individuali (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari)

7-acquirente (se il contratto preliminare di vendita è stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui usare il bonus ed è entrato nel possesso dell'immobile)

8-ATER (ex IACP)

9-enti con requisiti europei "in house providing" (costituiti ed operanti al 31 dicembre 2013)

10-cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per immobili di proprietà assegnati in godimento ai soci)

In caso di più comproprietari il bonus è ripartito indipendentemente dalla quota di possesso ma in base alle spese effettivamente sostenute.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese ed hanno intestati bonifici e fatture, indipendentemente dal fatto che non siano destinatari dei titoli abilitativi:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

3-componente dell’unione civile

4-convivente more uxorio

A3-Interventi agevolabili

1-interventi descritti all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):, lett. b,c e d:
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

2-ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza)

3-interventi per:
-eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi)
-realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 (sono agevolabili solo gli interventi sull'immobile, non l'acquisto di strumentazione)

4-misure di prevenzione del rischio di compimento di atti penalmente illeciti da parte di terzi  (sono agevolabili solo gli interventi sull'immobile)

5-cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico

6-risparmio energetico  (sono agevolabili anche interventi privi di opere edili se attestati da idonea documentazione nel rispetto della relativa normativa in vigore)

7-misure antisismiche

8-bonifica dell'amianto

9-opere di prevenzione di infortuni domestici 

B-PARTI COMUNI CONDOMINIALI

B1-Oggetto

Parti comuni di edifici ad uso residenziale o prevalentemente residenziale, definite all'art. 1117, nn. 1,2,3, Codice Civile:

- suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate

- aree destinate a parcheggio, locali per i servizi in comune (portineria, incluso alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi) e sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune

- opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianto idrico, impianto fognario, impianti centralizzati di gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento dell'aria,  ricezione radiotelevisiva, accesso a qualunque flusso informativo, fino alle diramazioni delle proprietà individuali o ai punti di utenza per impianti unitari)

B2-Beneficio fiscale

Detrazione Irpef del 50% , con un limite massimo di spesa di 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari.
La detrazione è ripartita tra i singoli condòmini (anche in condominio minimo) in base alla quota millesimale di proprietà o ai criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti, Codice Civile.

Beneficiario

Tutti i soggetti Irpef residenti o non residenti nel territorio italiano che siano condòmini e che abbiano effettivamente versato la quota spettante entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come attestato da apposita dichiarazione dell'amministratore.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese e l'amministratore ne ha indicato gli estremi anagrafici sulla certificazione:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-componente dell’unione civile

3-convivente more uxorio

B3-Interventi agevolabili

1-interventi descritti all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):, lett. a,b,c e d:
-manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

2-ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza)

3-interventi per:
-eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi)
-realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 (sono agevolabili solo gli interventi sull'immobile, non l'acquisto di strumentazione)

4-misure di prevenzione del rischio di compimento di atti penalmente illeciti da parte di terzi (sono agevolabili solo gli interventi sull'immobile)

5-cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico

6-risparmio energetico (sono agevolabili anche interventi privi di opere edili se attestati da idonea documentazione nel rispetto della relativa normativa in vigore)

7-misure antisismiche

8-bonifica dell'amianto

9-opere di prevenzione di infortuni domestici

Spese detraibili 

-lavori edili
-prestazioni professionali da parte di tecnici (rilievo, progettazione, direzione lavori, accatastamento, ...)
-prestazioni professionali collegate con l'intervento
-messa in regola degli edifici rispetto agli impianti elettrici (D.M. 37/2008) e a metano (L. 1083/1971)
-acquisto dei materiali
-perizie e sopralluoghi
-IVA, imposta di bollo, diritti per concessioni, autorizzazioni, ...
-oneri di urbanizzazione
-costi connessi all'esecuzione dei lavori ed agli adempimenti di cui al D.M. 41/1998 (Regolamento norme in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)
-opere provvisionali ed adempimenti per la sicurezza

IVA negli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale

A-MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per gli interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali si distingue tra:

A1-IVA al 10%

Si applica per servizi e beni ceduti nell'ambito del contratto d'appalto.

Esiste una categoria particolare di beni, definiti "beni significativi", cioè quelli che costituiscono una parte significativa degli interventi di recupero. Sono elencati in materia tassativa nel D.M. 29 dicembre 1999:

-ascensori e montacarichi
-infissi esterni e interni
-caldaie
-videocitofoni
-apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
-sanitari e rubinetteria da bagni
-impianti di sicurezza

Se il valore del bene significativo all'interno della prestazione è inferiore al 50% si applica interamente l'IVA al 10%. Se, invece, supera tale percentuale, l'IVA al 10% si applica al valore della prestazione al netto del bene significativo e sulla parte del bene significativo pari al valore della prestazione netta. Sul valore restante del bene significativo si ha l'IVA al 22%. Anche la relativa fattura dovrà rispecchiare questa distinzione. 

Per le parti staccate o componenti il bene significativo il criterio di applicazione dell'aliquota agevolata si basa sul principio dell'autonomia funzionale del componente. Se esso ha una propria funzione autonoma ricade interamente nell'IVA del 10%, se, al contrario, costituisce parte integrante del bene significativo ricade nella stessa regola(art. 1. comma 19, Legge di Bilancio 2018).
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha specificato l'interpretazione da fornire per tre tipologie di componenti staccate:
- tapparelle, scuri, veneziane: sono considerati autonomi rispetto agli infissi, quindi, interamente soggetti all'IVA al 10%, purché non siano integrati strutturalmente negli infissi
-zanzariere:  sono considerati autonomi rispetto agli infissi, quindi, interamente soggetti all'IVA al 10%, purché non siano integrati strutturalmente negli infissi
-inferriate e grate di sicurezza:  sono sempre considerate autonome rispetto agli infissi, quindi, interamente soggette all'IVA al 10%

A2-IVA ordinaria al 22%

-beni forniti da soggetto diverso dall'appaltatore
-beni acquistati direttamente dal committente
-prestazioni professionali
-subappalti

B-RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari, sia su parti comuni condominiali) si distingue tra:

B1-IVA al 10%

- servizi e beni ceduti nell'ambito del contratto d'appalto 
- beni acquistati direttamente dal committente

B2-IVA ordinaria al 22%

-acquisto di materie prime e semilavorati
-prestazioni professionali
-subappalti

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini