ECOBONUS 2019 - regole
Introduzione
Dopo aver descritto le caratteristiche dell' EcoBonus 2019 per le singole unità immobiliari e per gli edifici condominiali, gli interventi agevolabili ed i soggetti che possono usufruirne, procediamo adesso con le relative regole.
Spese detraibili
- lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico
- prestazioni professionali necessarie per l'intervento di risparmio energetico e per la certificazione energetica
- opere provvisionali ed adempimenti per la sicurezza
1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione
- fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione
2 - INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI
- fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione
- fornitura e posa in opera di materiali ordinari per migliorare l'isolamento termico
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo
3 - INTERVENTI SULLE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
- fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi
- integrazioni e sostituzioni delle parti vetrate
4 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
- smontaggio e dismissione totale o parziale di impianto di climatizzazione invernale esistente
- opere idrauliche e murarie necessarie per realizzare a regola d’arte impianti solari termici
- opere idrauliche e murarie necessarie per sostituire a regola d’arte impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
- interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento dell’acqua, dispositivi di controllo e di regolazione, sistemi di emissione degli impianti
IVA negli interventi per il risparmio energetico
E' prevista l'applicazione dell'agevolazione IVA agli edifici a prevalente destinazione abitativa privata, cioè quelli in cui oltre il 50% delle unità immobiliari è adibito a residenza:
A-MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA
Per gli interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali si distingue tra:
A1-IVA al 10%
Si applica per servizi e beni ceduti nell'ambito del contratto d'appalto.
Esiste una categoria particolare di beni, definiti "beni significativi", cioè quelli che costituiscono una parte significativa degli interventi di recupero. Sono elencati in materia tassativa nel D.M. 29 dicembre 1999:
-ascensori e montacarichi
-infissi esterni e interni
-caldaie
-videocitofoni
-apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
-sanitari e rubinetteria da bagni
-impianti di sicurezza
Se il valore del bene significativo all'interno della prestazione è inferiore al 50% si applica interamente l'IVA al 10%. Se, invece, supera tale percentuale, l'IVA al 10% si applica al valore della prestazione al netto del bene significativo e sulla parte del bene significativo pari al valore della prestazione netta. Sul valore restante del bene significativo si ha l'IVA al 22%. Anche la relativa fattura dovrà rispecchiare questa distinzione.
Per le parti staccate o componenti il bene significativo il criterio di applicazione dell'aliquota agevolata si basa sul principio dell'autonomia funzionale del componente. Se esso ha una propria funzione autonoma ricade interamente nell'IVA del 10%, se, al contrario, costituisce parte integrante del bene significativo ricade nella stessa regola (art. 1. comma 19, Legge di Bilancio 2018).
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha specificato l'interpretazione da fornire per tre tipologie di componenti staccate:
- tapparelle, scuri, veneziane: sono considerati autonomi rispetto agli infissi, quindi, interamente soggetti all'IVA al 10%, purché non siano integrati strutturalmente negli infissi
-zanzariere: sono considerati autonomi rispetto agli infissi, quindi, interamente soggetti all'IVA al 10%, purché non siano integrati strutturalmente negli infissi
-inferriate e grate di sicurezza: sono sempre considerate autonome rispetto agli infissi, quindi, interamente soggette all'IVA al 10%
A2-IVA ordinaria al 22%
-beni forniti da soggetto diverso dall'appaltatore
-beni acquistati direttamente dal committente
-prestazioni professionali
-subappalti
B-RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari, sia su parti comuni condominiali) si distingue tra:
B1-IVA al 10%
- servizi e beni ceduti nell'ambito del contratto d'appalto
- beni acquistati direttamente dal committente
B2-IVA ordinaria al 22%
-acquisto di materie prime e semilavorati
-prestazioni professionali
-subappalti
C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA
L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa.
Limite di spesa
Il limite di spesa o di detrazione è annuale, ma se uno stesso intervento prosegue negli anni successivi tale limite va considerato complessivamente. Nel caso in cui si sia già fruito del bonus negli anni precedenti, questo spetterà solo per la differenza.
Il limite di spesa è valido per una singola unità immobiliare unitamente alle sue pertinenze, cioè quelle unità immobiliari che non hanno un'esistenza autonoma ma sono al servizio dell'abitazione. Questo principio vige anche nel caso in cui le pertinenze siano accatastate autonomamente. In caso di più soggetti beneficiari, il bonus va ripartito in modo proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno.
Per i condominii il limite va moltiplicato per il numero di unità immobiliari e di pertinenze, tranne per la riqualificazione energetica che è riferita all'edificio nella sua interezza.
Quando il recupero determina la fusione di più unità o, viceversa, il frazionamento di un'unica unità il limite è riferito al numero di immobili censito in catasto prima dell'intervento.
Se vengono realizzati contemporaneamente più interventi che ricadono in agevolazioni diverse, ognuno avrà il proprio limite di spesa indipendentemente dagli altri.
Invece, se si attua un intervento che rientra in diverse tipologie si dovrà scegliere quella che si preferisce.
Nel caso ci siano interventi di categoria inferiore oltre a quello principale di categoria superiore, cui sono collegati e necessari, ricadranno tutti nell'agevolazione valida per quello superiore, secondo la gerarchia (dal maggiore al minore):
- ristrutturazione edilizia
- restauro e risanamento conservativo
- manutenzione straordinaria
- manutenzione ordinaria
Limite alla detrazione
Come abbiamo sottolineato in varie occasioni, la capienza Irpef di un soggetto costituisce il limite al Bonus: non si può detrarre più dell'Irpef dovuta, quindi, se l'importo superasse tale soglia non ci sarebbe né un rimborso né si potrebbe utilizzare la differenza negli anni successivi.
Se in uno o più anni non si è potuto usufruire del bonus per incapienza o perché l'Irpef non era dovuta, è possibile, comunque, richiedere la detrazione negli anni successivi indicando il numero della rata.
Cumulabilità delle agevolazioni
Abbiamo parlato in precedenza del fatto che le varie agevolazioni (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, SismaBonus) su uno stesso immobile non sono cumulabili, nel caso in cui si tratti di un unico intervento. Il contribuente ha, però, facoltà di scegliere la detrazione per lui più conveniente, laddove sia possibile optare per diverse categorie. Se si eseguono interventi distinti per tipologie di detrazione diverse si potrà allora utilizzare il Bonus specifico ed applicare i relativi tetto di spesa e percentuale di detrazione.
L'unica eccezione è il cumulo EcoBonus+SismaBonus per le parti comuni condominiali.
L'EcoBonus non è cumulabile con i benefici previsti dal D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per gli immobili vincolati.
E' possibile utilizzare contemporaneamente l'EcoBonus prorogato nella legge Finanziaria 2019 ed eventuali incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni, se non esistono specifiche norme che lo vietino espressamente.
Condizioni
- tutti gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti ed opportunamente accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, sono esclusi gli edifici in costruzione e gli ampliamenti
- tutti gli interventi devono essere eseguiti su edifici dotati di impianti termici (tranne per l'installazione di generatori alimentati a biomassa, collettori solari, schermature solari)
1 - INTERVENTI SULLE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
- l'intervento deve essere di sostituzione e non di nuova installazione
- nel caso di sostituzione di infissi già conformi agli indici richiesti si deve raggiungere un valore di trasmittanza ancora più basso
2 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
- è detraibile solo la sostituzione e non l'integrazione di impianti di climatizzazione invernale
- nel caso di installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale in un condominio se ci sono unità immobiliari prive di impianto precedente la quota ad esse riferita è esclusa dal bonus
-non è agevolabile la trasformazione di impianti di climatizzazione invernale da centralizzati a individuali o autonomi
Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini