IMPIANTO ELETTRICO: OBBLIGO DI PROGETTO

IMPIANTO ELETTRICO: OBBLIGO DI PROGETTO

Introduzione

Il progetto dell'impianto elettrico è sempre obbligatorio in caso di installazione, trasformazione ed ampliamento in tutti gli edifici e nelle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d'uso, come stabilito dalla normativa di riferimento.


Definizione di impianto elettrico

Il D.M. 37/2008 è il regolamento relativo agli impianti all'interno degli edifici, tra i quali al primo posto vengono citati gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (fino al punto di alimentazione). Più specificamente gli impianti elettrici vengono descritti come i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, escludendo gli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi in genere. Appartengono alla categoria anche gli impianti di autoproduzione fino a 20 kW nominale, come fotovoltaico e cogenerazione.

Il Decreto si applica a tutto l'impianto, comprese le parti esterne collegate all'edificio, a partire dal punto di consegna della fornitura, cioè dal punto in cui l'azienda che distribuisce l'energia elettrica la fornisce all'utente.


Obbligo di progetto dell'impianto elettrico

Il progetto è sempre obbligatorio in caso di installazione, trasformazione ed ampliamento. 

Il soggetto che redige il progetto può essere un professionista iscritto agli albi professionali  o il responsabile tecnico dell'impresa installatrice a seconda del tipo di impianto .


Professionista iscritto agli albi professionali

Il Decreto prescrive che il progetto dell'impianto elettrico sia redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste nei seguenti casi:

  • condominii

  • singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW

  • singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq

  • impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo , collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori

  • immobili destinati ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi, con utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione

  • immobili destinati ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi, con utenze alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW

  • immobili destinati ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi, con utenze alimentate in bassa tensione di superficie superiore a 200 mq

  • immobili dotati, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI (locali ad uso medico, locali con pericolo di esplosione, locali a maggior rischio di incendio)

  • impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc

Il progettista può essere:

  • ingegnere

  • perito industriale

  • architetto, se l'impianto è al servizio di un'opera di edilizia civile

Ricordiamo brevemente che per edilizia civile si intendono le attività di progettazione e costruzione di edifici destinati ad uso residenziale (abitazioni) e non residenziale (negozi, magazzin, autorimesse, scuole, biblioteche, ospedali, chiese, uffici, teatri,...), sia di proprietà privata sia di proprietà pubblica.

Il progetto deve essere redatto secondo la regola dell'arte e contenere gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici ed una relazione tecnica sull'entità ed il tipo di intervento, specificando quali materiali e componenti verranno utilizzati (con particolare attenzione nel caso di locali con pericolo di esplosione e maggior rischio di incendio) e quali misure di prevenzione e sicurezza verranno adottate. 

Il progetto deve essere integrato con la documentazione necessaria in caso di varianti in corso d'opera ed è soggetto a deposito presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune in cui è localizzato l'impianto.

Quando l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dell'impianto è collegato ad interventi edilizi per i quali è previsto un titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire) il progetto è depositato contestualmente a quello edilizio sempre presso lo sportello unico.


Responsabile tecnico dell'impresa installatrice

Il progetto dell'impianto elettrico è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice in tutti gli altri casi.

L'impresa installatrice è un'impresa anche individuale iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, il cui responsabile tecnico o imprenditore individuale o legale rappresentante possieda:

  • laurea (ingegneria, fisica, architettura)

  • diploma di maturità o qualifica (perito industriale, istituto professionale, geometra,..) con specializzazione e periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di impresa del settore

  • titolo o attestato di formazione professionale e periodo di inserimento di almeno 4 anni continuativi alle dirette dipendenze di impresa del settore

  • prestazione di lavoro come operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni alle dirette dipendenze di impresa del settore 

  • collaborazione tecnica continuativa con imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni

I periodi di inserimento e di lavoro possono essere svolti anche sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte di titolare, soci e collaboratori familiari.

In questo caso il progetto è costituito almeno dallo schema dell'impianto ed integrato con le eventuali varianti in corso d'opera. Deve essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori insieme alla Dichiarazione di Conformità (Di.Co.).


Eccezioni all'obbligo di progetto

Il progetto dell'impianto elettrico non è obbligatorio nei seguenti casi:

  • manutenzione ordinaria

  • manutenzione straordinaria

  • installazione di elettrodomestici

  • fornitura provvisoria di energia elettrica per impianti di cantiere e simili

La manutenzione ordinaria consiste negli interventi necessari per mantenere l'impianto funzionante ed adeguato, contenendo il normale degrado d'uso, senza modificarne la struttura o la destinazione d'uso.

La manutenzione straordinaria prevede interventi destinati a mantenere l'impianto in efficienza ed adeguarlo all'uso corrente introducendo delle innovazioni.


Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini