In cosa consiste E’ un beneficio fiscale introdotto per gli interventi di miglioramento sismico di un edificio a destinazione abitativa o produttiva in zona 1, 2 e 3, che riducano il rischio di una o due classi, ed è stato introdotto dal DL 63/2013. La detrazione è divisa in quattro percentuali a seconda del tipo di intervento, si va da un minimo del 70% ad un massimo del 85%, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Anche la spesa massima complessiva è differente a seconda dei lavori. La scadenza è il 31 dicembre 2021 per tutti i casi. La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo, cominciando dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, tranne quando si cumulano Sismabonus ed Ecobonus: in tal caso si hanno 10 rate annuali. Le opere di miglioramento sismico devono essere eseguite su interi edifici, quindi, sia condominii sia fabbricati che costituiscono una singola unità immobiliare. A chi spetta Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef ed Ires residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per gli interventi di miglioramento sismico dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo. A quali interventi è applicabile A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 70%, spesa massima complessiva 96000 € interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 80%, spesa massima complessiva 96000 € B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 75%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 85%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione di una classe di rischio sismico, detrazione 80%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione di due classi di rischio sismico, detrazione 85%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari Agevolazione IVA A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA Come per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per quelli di miglioramento sismico, relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali) di edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese, si applica l’aliquota IVA del 10% per i servizi e per i beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto. Per alcune categorie di beni si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%. B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni condominiali (edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese), si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto e anche per i beni acquistati direttamente dal committente. Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%. C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa. Cessione del credito La cessione del credito è prevista solo per gli interventi di miglioramento sismico relativi alle parti comuni di edifici condominiali, compresi quelli che realizzano anche la riqualificazione energetica. Ne possono usufruire tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese per gli interventi. Il credito può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi relativi all’ intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento, compresi gli altri condòmini, esclusi banche e intermediari finanziari. Può essere effettuata anche una sola seconda cessione del credito da parte del soggetto che lo ha ricevuto. 6-ACQUISTO DI ABITAZIONI ANTISISMICHE In cosa consiste Questa detrazione è stata introdotta dal DL 50/2017 ed è riconosciuta per l’acquisto di unità ad uso abitativoappartenenti a fabbricati interamente demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021nelle zone 1, 2 e 3 viene riconosciuta la detrazione del 75% o del 85%, a seconda che gli interventi abbiano determinato il miglioramento di una o due classi di rischio sismico, del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare con un limite massimo di spesa di 96.000 €. La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo, iniziando dall’anno in cui si è effettuato l’acquisto. A chi spetta Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano che acquistino l’unità immobiliare ad uso abitativo. A quali condizioni è applicabile l’unità immobiliare deve essere ceduta direttamente dall’impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare che ha realizzato i lavori l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori gli interventi devono aver riguardato la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato, anche con variazione volumetrica rispetto a quello preesistente la detrazione riguarda la singola unità immobiliare ed è indipendente dall’ acquisto o dall’ assegnazione delle altre unità Agevolazione IVA Si ricorda che per l’acquisto dell’unità immobiliare antisismica si applica l’IVA al 4% in presenza dei requisiti “prima casa”. Se si tratta, invece, di operazioni compiute in assenza di tali agevolazioni l’IVA è al 10%. Infine, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si ha l’IVA ordinaria del 22%. Cessione del credito Il credito fiscale può essere ceduto in entrambi i casi, da parte di tutti i contribuenti che hanno effettuato l’acquisto. Il credito può essere ceduto all’ impresa esecutrice o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento esclusi banche e intermediari finanziari. 7-BONUS FACCIATE Per questi due tipi di opere devono essere rispettati dei requisiti minimi di legge relativi alle dispersioni termiche attraverso le pareti esterne. Agevolazione IVA A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA Negli interventi di manutenzione ordinaria (edifici condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, edifici condominiali) di edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata si applica l’aliquota IVA del 10% per i servizi e per i beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%. B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su edifici condominiali (edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata), si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto e anche per i beni acquistati direttamente dal committente. Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%. C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa. In cosa consiste E’ una detrazione Irpef, introdotta con il DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni e le lavasciuga), destinati ad un’unità immobiliare ad uso residenziale oggetto di interventi o ad una o più parti comuni di un edificio condominiale. La detrazione ammonta al 50% ed ha scadenza il 31 dicembre 2020. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, cominciando dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, ed ha un limite di spesa massimo di 10000 €. A chi spetta Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef che sostengano le spese per gli interventi su un immobile e che effettuino l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. A quali interventi è applicabile A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI 1- interventi indicati all’art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): In cosa consiste E’ un beneficio fiscale introdotto dalla L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018) per interventi straordinari di sistemazione a verde relativa ad unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione è del 36% per una spesa massima complessiva di 5000€ per unità immobiliare.. La scadenza attuale è il 31 dicembre 2020. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. A chi spetta Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef che sostengano le spese per gli interventi di sistemazione a verde dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo. A quali interventi è applicabile A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI Agevolazione IVA Si applica l’aliquota IVA del 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio tramite opere edili di manutenzione straordinaria sul terreno annesso sia a livello catastale che civile all’edificio ad uso abitativo. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’IVA ordinaria del 22%. L’IVA ordinaria del 22% è utilizzata per acquisto di piante, impianti di irrigazione, serbatoi d’acqua e servizi di giardinaggio.
5-SISMABONUS
In cosa consiste
Il Bonus Facciate è il beneficio fiscale più recente, istituito con la L. 160/2019 (Finanziaria 2020) per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, collocati in zone A e B del territorio comunale. Si tratta di una detrazione del 90% con l'assenza di un limite di spesa. La scadenza attuale è il 31 dicembre 2020.
Non ci sono condizioni differenti tra singole unità immobiliari e condominii, tuttavia nel primo caso si intendono le unità che coincidono con un unico fabbricato.
A chi spetta
Tutti i soggetti Irpef e Ires residenti o no rnel territorio italiano che possiedano o detengano a vario titolo l'immobile e che effettuino le spese di recupero o restauro della facciata esterna dell'immobile.
A quali interventi è applicabile
Tutti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti o parti di essi, cioè l'involucro del fabbricato visibile dalla strada o dal suolo ad uso pubblico, escludendo i prospetti con affacci interni:
- pulitura e/o tinteggiatura esterna, consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi, sistemazione delle parti impiantistiche della struttura opaca della facciata (pareti)
- pulitura e/o tinteggiatura, consolidamento, ripristino, rinnovo di balconi, ornamenti o fregi
- interventi su parapetti e cornicioni
- interventi di efficienza energetica, ovvero che influiscono dal punto di vista termico sulla struttura opaca della facciata (pareti) e quelli che agiscono su oltre il 10% dell' intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
E' esclusa la sostituzione di infissi, vetrate, grate, portoni, cancelli.
8-BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
2- interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI
1- interventi indicati all’ art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere a), b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
9-BONUS VERDE
2- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
2- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

