BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2019

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2019


Introduzione
 

Precedentemente abbiamo scritto in modo approfondito delle agevolazioni fiscali in edilizia valide per il 2019. Tutti i bonus esaminati riguardano gli interventi edili e quelli impiantistici, ma accanto ad essi esiste anche l'agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, destinati ad immobili residenziali oggetto di lavori di recupero. La misura, introdotta dal DL 63/2013, consiste in una detrazione Irpef del 50% per un limite di spesa di 10000 € per ogni unità immobiliare, quindi l'importo massimo detraibile è di 5000 €. Il termine ultimo attualmente vigente è il 31 dicembre 2019, prorogato con l'ultima Finanziaria.


Che cos'é

Come specificato più volte per gli altri bonus, si tratta non di un contributo ma di un beneficio fiscale: dà diritto ad una detrazione Irpef nella misura del 50% delle spese effettuate per acquistare mobili e grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, destinati all'arredamento di singole unità immobiliari residenziali o parti comuni di condominii ad uso abitativo,  con una soglia di spesa di 10000 €. Il bonus viene ripartito in 10 rate annuali di uguale importo, a partire dall'anno in cui si è sostenuta la spesa

L'intervento di recupero dell'immobile deve essere iniziato non prima del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di acquisto dell'arredamento.

Si opera una distinzione tra singole unità immobiliari e parti comuni condominiali riguardo agli interventi di recupero collegati a questo Bonus.


A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

A1-Oggetto

Singole unità immobiliare ad uso residenziale di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

A2-Beneficio fiscale

Detrazione Irpef del 50% per ogni singola unità immobiliare, con un limite massimo di spesa di 10000 €.

A3-Beneficiario

Tutti i soggetti Irpef residenti o non residenti nel territorio italiano che possiedano o detengano a vario titolo l'immobile e che effettuino sia le spese di ristrutturazione sia quelle di acquisto di mobili ed elettrodomestici:

1-proprietario, nudo proprietario

2-titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie)

3- locatario, comodatario

4-socio di cooperativa divisa o indivisa

5-imprenditore individuale (solo se l'immobile non sia bene strumentale o merce)

6-soggetti con redditi in forma associata equiparati ad imprenditori individuali (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari)

In caso di più comproprietari il bonus è ripartito indipendentemente dalla quota di possesso ma in base alle spese effettivamente sostenute.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto entrambi i tipi di spese ed hanno intestati bonifici e fatture, indipendentemente dal fatto che non siano destinatari dei titoli abilitativi:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

3-componente dell’unione civile

4-convivente more uxorio

A3-Interventi agevolabili

1-interventi descritti all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):, lett. b,c e d:
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

2-ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza)

3- acquisto o assegnazione di unità appartenenti a fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

Sono stati ricondotti alla categoria della manutenzione straordinaria gli interventi come installazione di stufa a pellet, installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazione o integrazione di impianto di climatizzazione
invernale e estiva a pompa di calore, sostituzione della caldaia.

Sono esclusi, invece, realizzazione di posti auto o box pertinenziali e adozione di misure di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, a meno che questi ultimi non rientrino nelle fattispecie descritte al punto 1.

B-PARTI COMUNI CONDOMINIALI

B1-Oggetto

Parti comuni di edifici ad uso residenziale o prevalentemente residenziale, definite all'art. 1117, nn. 1,2,3, Codice Civile:

- suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate

- aree destinate a parcheggio, locali per i servizi in comune (portineria, incluso alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi) e sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune

- opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianto idrico, impianto fognario, impianti centralizzati di gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento dell'aria, ricezione radiotelevisiva, accesso a qualunque flusso informativo, fino alle diramazioni delle proprietà individuali o ai punti di utenza per impianti unitari)

B2-Beneficio fiscale

Detrazione Irpef del 50% con un limite massimo di spesa di 10000 €.

La detrazione è ripartita tra i singoli condòmini (anche in condominio minimo) in base alla quota millesimale di proprietà o ai criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti, Codice Civile.

B3-Beneficiario

 Tutti i soggetti Irpef residenti o non residenti nel territorio italiano che siano condòmini e che abbiano effettivamente versato la quota spettante entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come attestato da apposita dichiarazione dell'amministratore.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese e l'amministratore ne ha indicato gli estremi anagrafici sulla certificazione:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-componente dell’unione civile

3-convivente more uxorio
 

B4-Interventi agevolabili

1-interventi descritti all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):, lett. a,b,c e d:
-manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

2-ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza)

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini