ECOBONUS 2020 - parti comuni condominiali

ECOBONUS 2020 - parti comuni condominiali


B-PARTI COMUNI CONDOMINIALI

B1-Oggetto

1- Parti comuni di edifici esistenti destinati a qualsiasi uso, definite all'art. 1117, nn. 1,2,3, Codice Civile:

- suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate

- aree destinate a parcheggio, locali per i servizi in comune (portineria, incluso alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi) e sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune

- opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianto idrico, impianto fognario, impianti centralizzati di gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento dell'aria, ricezione radiotelevisiva, accesso a qualunque flusso informativo, fino alle diramazioni delle proprietà individuali o ai punti di utenza per impianti unitari) 

Ai fini dell'agevolazione si considera come un condominio l'edificio in possesso di un unico proprietario, costituito da due o più unità immobiliari accatastate separatamente e parti comuni. Queste ultime godono, quindi, della detrazione per lavori condominiali.

2 - Tutte le unità immobiliari che costituiscono un condominio esistente destinate a qualsiasi uso.

B2-Beneficiario

Tutti i soggetti Irpef e Ires residenti o non residenti nel territorio italiano che siano condòmini e che abbiano effettivamente versato la quota spettante entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come attestato da apposita dichiarazione dell'amministratore.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese e l'amministratore ne ha indicato gli estremi anagrafici sulla certificazione:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-componente dell’unione civile

3-convivente more uxorio 

B3-Interventi agevolabili

1 - sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti con CALDAIE A CONDENSAZIONE ad aria o ad acqua almeno in classe A, per impianti termici centralizzati o per tutte le unità immobiliari, detrazione 65%, detrazione massima 30000 € per unità immobiliare, scadenza 31 dicembre 2020

2 - sostituzione integrale o parziale di FINESTRE compresi infissi e relativi elementi oscuranti, nel rispetto dei valori limite della tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010, nelle parti comuni condominiali o in tutte le unità immobiliari, detrazione 65%, detrazione massima 60000 € per unità immobiliare, scadenza 31 dicembre 2020

3 - acquisto e posa in opera di SCHERMATURE SOLARI e strutture accessorie che influiscono sulla dispersione termica o sono incorporate nella struttura, dotate di marcatura CE e che rispettino leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica, nelle parti comuni condominiali o in tutte le unità immobiliari, detrazione 65%, detrazione massima 60000 € per unità immobiliare, scadenza 31 dicembre 2020

4 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI   che consenta di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, detrazione 65%, detrazione massima 100000 € per l'intero edificio condominiale, scadenza 31 dicembre 2021

5 -
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI, sia strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), sia verticali (pareti generalmente esterne), sia finestre comprensive di infissi, che delimitino il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani interni non riscaldati, nel rispetto dei requisiti fissati nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, detrazione 65%, detrazione massima 60000 € per l'intero edificio condominiale, scadenza 31 dicembre 2021

6 - INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio, nel rispetto dei requisiti fissati nel D.M. 26/01/2010 e nel D.M. 26/06/2015, detrazione 70%, spesa massima 40000 € per il numero delle unità immobiliari comprese le pertinenze, scadenza 31 dicembre 2021

7 - INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI che migliorino la prestazione invernale ed estiva conseguendo almeno il parametro della qualità media come indicato nel decreto Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica), detrazione 75%, spesa massima 40000 € per il numero delle unità immobiliari comprese le pertinenze, scadenza 31 dicembre 2021

8 - interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la RIDUZIONE DI UNA CLASSE DI RISCHIO SISMICO, detrazione 80%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari comprese le pertinenze, scadenza 31 dicembre 2021 (cumulo EcoBonus+SismaBonus)

9 - interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la RIDUZIONE DI DUE CLASSI DI RISCHIO SISMICO, detrazione 85%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021 (cumulo EcoBonus+SismaBonus)
Regole

Nel post che segue parleremo delle regole valide per l'EcoBonus 2020 sia per le singole unità immobiliari sia per le parti comuni condominiali: quali sono le spese detraibili ed i limiti alla spesa ed alla detrazione, in cosa consiste l'agevolazione IVA e la cumulabilità dei Bonus, quali condizioni devono essere rispettate.

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini