SISMABONUS 2019 - parti comuni condominiali

SISMABONUS 2019 - parti comuni condominiali


B-PARTI COMUNI CONDOMINIALI

B1-Oggetto

1- Parti comuni di edifici esistenti destinati a qualsiasi uso, definite all'art. 1117, nn. 1,2,3, Codice Civile:

- suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate

- aree destinate a parcheggio, locali per i servizi in comune (portineria, incluso alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi) e sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune

- opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianto idrico, impianto fognario, impianti centralizzati di gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento dell'aria, ricezione radiotelevisiva, accesso a qualunque flusso informativo, fino alle diramazioni delle proprietà individuali o ai punti di utenza per impianti unitari)

2 - Tutte le unità immobiliari,  di qualsiasi categoria catastale adibite a residenza o ad attività produttive e relative pertinenze, localizzate in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e che costituiscono un condominio esistente.

B2-Beneficiario 

Tutti i soggetti Irpef e Ires residenti o non residenti nel territorio italiano che siano condòmini e che abbiano effettivamente versato la quota spettante entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come attestato da apposita dichiarazione dell'amministratore.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese e l'amministratore ne ha indicato gli estremi anagrafici sulla certificazione:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-componente dell’unione civile

3-convivente more uxorio 

B3-Interventi agevolabili 

1 -  interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 75%, spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari comprese le pertinenze
2 -  interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 85%,spesa massima complessiva 96000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari comprese le pertinenze
3 -  interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che comportino anche la riduzione di una classe di rischio sismico, detrazione 80%, spesa massima 136000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari comprese le pertinenze (cumulo EcoBonus+SismaBonus)
4 -  interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che comportino anche la riduzione di due classi di rischio sismico, detrazione 85%, spesa massima 136000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari comprese le pertinenze (cumulo EcoBonus+SismaBonus)

In base alle caratteristiche dell'intervento, le misure antisismiche ricadono nelle definizioni contenute nell' art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), lett. b,c e d:
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

Va sottolineato che costituisce ristrutturazione edilizia, quindi è ammessa ad agevolazione, la demolizione e ricostruzione di un edificio, nel rispetto del volume originario
, salvo eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Non è necessario conservare la stessa sagoma, tranne nel caso di edifici sottoposti a vincoli in base al D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini