SISMABONUS 2019 - regole

SISMABONUS 2019 - regole


Introduzione

Dopo aver descritto le caratteristiche del SismaBonus 2019 per le singole unità immobiliari e per gli edifici condominiali, gli interventi agevolabili ed i soggetti che possono usufruirne, procediamo adesso con le relative regole.
Spese detraibili

-lavori edili
-prestazioni professionali da parte di tecnici (rilievo, progettazione, direzione lavori, accatastamento, ...)
-prestazioni professionali da parte di tecnici relative a classificazione e verifica sismica degli edifici

-prestazioni professionali collegate con l'intervento
-messa in regola degli edifici rispetto agli impianti elettrici (D.M. 37/2008) e a metano (L. 1083/1971)
-acquisto dei materiali
-perizie e sopralluoghi
-IVA, imposta di bollo, diritti per concessioni, autorizzazioni, ...
-oneri di urbanizzazione
-costi connessi all'esecuzione dei lavori ed agli adempimenti di cui al D.M. 41/1998 (Regolamento norme in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)
-opere provvisionali ed adempimenti per la sicurezza
IVA negli interventi per il miglioramento sismico

E' prevista l'applicazione dell'agevolazione IVA agli edifici a prevalente destinazione abitativa privata, cioè quelli in cui oltre il 50% delle unità immobiliari è adibito a residenza:

A-MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA -  EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA 

Per gli interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali si distingue tra:

A1-IVA al 10%

Si applica per servizi e beni ceduti nell'ambito del contratto d'appalto.

Esiste una categoria particolare di beni, definiti "beni significativi", cioè quelli che costituiscono una parte significativa degli interventi di recupero. Sono elencati in materia tassativa nel D.M. 29 dicembre 1999:

-ascensori e montacarichi
-infissi esterni e interni
-caldaie
-videocitofoni
-apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
-sanitari e rubinetteria da bagni
-impianti di sicurezza

Se il valore del bene significativo all'interno della prestazione è inferiore al 50% si applica interamente l'IVA al 10%. Se, invece, supera tale percentuale, l'IVA al 10% si applica al valore della prestazione al netto del bene significativo e sulla parte del bene significativo pari al valore della prestazione netta. Sul valore restante del bene significativo si ha l'IVA al 22%.
 Anche la relativa fattura dovrà rispecchiare questa distinzione.

Per le parti staccate o componenti il bene significativo il criterio di applicazione dell'aliquota agevolata si basa sul principio dell'autonomia funzionale del componente. Se esso ha una propria funzione autonoma ricade interamente nell'IVA del 10%, se, al contrario, costituisce parte integrante del bene significativo ricade nella stessa regola (art. 1. comma 19, Legge di Bilancio 2018).
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha specificato l'interpretazione da fornire per tre tipologie di componenti staccate:
- tapparelle, scuri, veneziane: sono considerati autonomi rispetto agli infissi, quindi, interamente soggetti all'IVA al 10%, purché non siano integrati strutturalmente negli infissi
-zanzariere: sono considerati autonomi rispetto agli infissi, quindi, interamente soggetti all'IVA al 10%, purché non siano integrati strutturalmente negli infissi
-inferriate e grate di sicurezza: sono sempre considerate autonome rispetto agli infissi, quindi, interamente soggette all'IVA al 10%

A2-IVA ordinaria al 22%

-beni forniti da soggetto diverso dall'appaltatore
-beni acquistati direttamente dal committente
-prestazioni professionali
-subappalti

B-RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari, sia su parti comuni condominiali) si distingue tra:

B1-IVA al 10%

- servizi e beni ceduti nell'ambito del contratto d'appalto
- beni acquistati direttamente dal committente

B2-IVA ordinaria al 22%

-acquisto di materie prime e semilavorati
-prestazioni professionali
-subappalti

C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA 

 L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa.

Limite di spesa 

Il limite di spesa o di detrazione è annuale, ma se uno stesso intervento prosegue negli anni successivi tale limite va considerato complessivamente. Nel caso in cui si sia già fruito del bonus negli anni precedenti, questo spetterà solo per la differenza.

Il limite di spesa è valido per una singola unità immobiliare unitamente alle sue pertinenze, cioè quelle unità immobiliari che non hanno un'esistenza autonoma ma sono al servizio dell'abitazione. Questo principio vige anche nel caso in cui le pertinenze siano accatastate autonomamente. In caso di più soggetti beneficiari, il bonus va ripartito in modo proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno.

Quando il recupero determina la fusione di più unità o, viceversa, il frazionamento di un'unica unità il limite è riferito al numero di immobili censito in catasto prima dell'intervento.  


Per i condominii il limite va moltiplicato per il numero di unità immobiliari e di pertinenze..

Se vengono realizzati contemporaneamente più interventi che ricadono in agevolazioni diverse, ognuno avrà il proprio limite di spesa indipendentemente dagli altri.

Invece, se si attua un intervento che rientra in diverse tipologie si dovrà scegliere quella che si preferisce.

Nel caso ci siano interventi di categoria inferiore oltre a quello principale di categoria superiore, cui sono collegati e necessari, ricadranno tutti nell'agevolazione valida per quello superiore, secondo la gerarchia (dal maggiore al minore):
- ristrutturazione edilizia
- restauro e risanamento conservativo 
- manutenzione straordinaria
- manutenzione ordinaria
Limite alla detrazione 

Come abbiamo sottolineato in varie occasioni, la capienza Irpef di un soggetto costituisce il limite al Bonus: non si può detrarre più dell'Irpef dovuta, quindi, se l'importo superasse tale soglia non ci sarebbe né un rimborso né si potrebbe utilizzare la differenza negli anni successivi.

Se in uno o più anni non si è potuto usufruire del bonus per incapienza o perché l'Irpef non era dovuta, è possibile, comunque, richiedere la detrazione negli anni successivi indicando il numero della rata.
Cumulabilità delle agevolazioni 

Abbiamo parlato in precedenza del fatto che le varie agevolazioni (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, SismaBonus) su uno stesso immobile non sono cumulabili, nel caso in cui si tratti di un unico intervento. Il contribuente ha, però, facoltà di scegliere la detrazione per lui più conveniente, laddove sia possibile optare per diverse categorie. Se si eseguono interventi distinti per tipologie di detrazione diverse si potrà allora utilizzare il Bonus specifico ed applicare i relativi tetto di spesa e percentuale di detrazione.

L'unica eccezione è il cumulo EcoBonus+SismaBonus per le parti comuni condominiali.
Condizioni

- tutti gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti ed opportunamente accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, sono esclusi gli edifici in costruzione e gli ampliamenti
- tutti gli interventi devono essere eseguiti sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e non singole unita' immobiliari; nel di centri storici, devono essere basati su progetti unitari

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini