SISMABONUS 2020 - cessione del credito

SISMABONUS 2020 - cessione del credito


Introduzione

Abbiamo approfondito nei post precedenti le caratteristiche del SismaBonus 2020 per le singole unità immobiliari, per gli edifici condominiali, le regole da rispettare e gli adempimenti necessari. Oggi esaminiamo la possibilità di cedere il bonus fiscale da parte del contribuente ad altri soggetti che possono essere interessati alla sua fruizione, come accade per l'EcoBonus 2020. Questa misura è stata prevista nel 2013 e la sua attuazione è stata definita dall'Agenzia delle Entrate nel 2017.
Oggetto

La cedibilità del credito interessa soltanto gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sulle parti comuni condominiali, compresi quelli che conseguono contemporaneamente la riqualificazione energetica dell'edificio e che godono di maggiori detrazioni. Le spese sostenute per il miglioramento sismico di singole unità immobiliari sono escluse da questa opportunità.
Soggetto

Ne possono usufruire tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese per gli interventi. Può essere effettuata anche una sola seconda cessione del credito da parte del soggetto che lo ha ricevuto.
Contribuenti che cedono il credito (cedenti)

A - SOGGETTI PASSIVI IRPEF

B - SOGGETTI PASSIVI IRES

C - NO TAX AREA

1 - soggetti con redditi annui da pensione non superiori a 7.500 €, redditi di terreni non superiori a 185,92 €, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (articolo 11, comma 2, TUIR)

D - INCAPIENTI

1 - titolari di reddito annuo complessivo non superiore a 8.000 € dato da: (art. 13, TUIR)
     - redditi da lavoro dipendente
     - redditi assimilati a lavoro dipendente (soci di cooperative di produzione e lavoro, indennità a carico di terzi di dipendenti per incarico connesso alla loro qualifica, borse di studio-premi-sussidi per fini di studio o addestramento professionale, Co.Co.Co., sacerdoti, previdenza complementare, lavori socialmente utili)

2 - titolari di reddito annuo complessivo non superiore a 4.800 € dato da:
     - redditi assimilati a lavoro dipendente (attività libero professionale intra moenia dei dipendenti del SSN, indennità-gettoni di presenza-compensi vari erogati da Stato-Regioni-Province-Comuni per pubbliche funzioni, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie e a tempo determinato diverse da quelle previdenziali, altri assegni periodici diversi da capitali e lavoro; art. 50, comma 1, lett. e-i)
     - redditi da lavoro autonomo (art. 53, TUIR)
     - redditi da esercizio di attività di impresa minore (art. 66, TUIR)
     - redditi da attività commerciali e lavoro autonomo occasionali (art. 67, comma 1, lett. i-l, TUIR)
A chi cedere il credito (cessionari)

Tutti i contribuenti possono cedere il credito a:

- fornitori di beni e servizi relativi all'intervento
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) coinvolti nell'intervento
- altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi
Adempimenti

1- condominio con amministratore (più di 8 condòmini) 

Procedura 1: calcolo e cessione del credito in base alla delibera assembleare
1 - in sede di delibera assembleare di approvazione degli interventi viene determinata la quota imputabile al condòmino ed il suo credito fiscale
2 - l'amministratore inserisce nella delibera assembleare di approvazione degli interventi i dati della cessione
3 - l'amministratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate dati del cessionario, accettazione della cessione e sua entità
4 - l'amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili per l'anno precedente indicando la comunicazione telematica della cessione
5 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
6 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
7 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
8a - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 5 rate annuali di pari importo (10 rate per la combinazione EcoBonus+SismaBonus) solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
8b - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

Procedura 2: calcolo e cessione del credito in base alle spese condominiali effettuate
1 - in base alle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio viene determinata la quota imputabile al condòmino ed il suo credito fiscale
2 - il condòmino entro il 31 dicembre dello stesso anno comunica all'amministratore i suoi dati, quelli della cessione e del cessionario
3 - l'amministratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate dati del cessionario, accettazione della cessione e sua entità
4 - l'amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili per l'anno precedente indicando la comunicazione telematica della cessione
5 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
6 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
7 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
8a - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 5 rate annuali di pari importo (10 rate per la combinazione EcoBonus+SismaBonus) solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
8b - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

2- condominio senza amministratore (fino a 8 condòmini)
1 - in base alle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio viene determinata la quota imputabile al condòmino ed il suo credito fiscale
2 - il condòmino entro il 31 dicembre dello stesso anno comunica ad un altro condòmino incaricato i suoi dati, quelli della cessione e del cessionario
3 - il condòmino incaricato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate dati del cessionario, accettazione della cessione e sua entità
4 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
5 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
6 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
7a - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 5 rate annuali di pari importo (10 rate per la combinazione EcoBonus+SismaBonus) solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
7b - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Perdita del credito

L' Agenzia delle Entrate recupera il credito maggiorato di interessi e sanzioni:

A - nei confronti del cedente

in caso di mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi

B - nei confronti del cessionario
in caso di indebita fruizione del credito, anche parziale

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini