SISMABONUS 2020 - singole unità immobiliari

SISMABONUS 2020 - singole unità immobiliari


Introduzione

Abbiamo già visto, parlando del Bonus Ristrutturazioni, che tra gli interventi agevolabili rientrano le misure antisismiche. Tuttavia, per il recupero globale di un edificio in chiave sismica esistono degli incentivi fiscali più sostanziosi, che ricadono sotto il nome di SismaBonus. Queste misure sono state introdotte con il DL 63/2013 e modificate con successivi interventi normativi. Esistono quattro aliquote diverse, variabili da un minimo del 70% ad un massimo dell'85%. Anche il limite di spesa previsto è diverso a seconda dei lavori. La scadenza è il 31 dicembre 2021 per tutti i casi previsti.

Che cos'é

Come per le altre agevolazioni esaminate abbiamo a che vedere non con un contributo ma con un beneficio fiscale, cioè una detrazione Irpef o Ires in una certa misura percentuale delle spese effettuate per interventi di miglioramento sismico che riducano di una o due classi il rischio per edifici esistenti, destinati a residenza o attività produttive e ricadenti in zona 1, 2 e 3. Il bonus viene ripartito in 5 rate annuali di uguale importo, a partire dall'anno in cui si è effettuato l'intervento, tranne quando si cumulano EcoBonus e SismaBonus: in tal caso si hanno 10 rate annuali uguali.

Si opera una distinzione tra singole unità immobiliari e condominii riguardo a percentuale della detrazione, limite massimo di spesa, beneficiario ed interventi ammessi.


A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

A1-Oggetto

Singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale adibite a residenza o ad attività produttive e relative pertinenze, localizzate in zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Sono unità immobiliari per attività produttive quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, commerciali e non, produzione di beni e servizi.
 
Il territorio italiano è stato classificato in 4 zone di rischio sismico dalle Regioni, secondo i criteri stabiliti con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM 3274/2003. La pericolosità è basata sulla probabilità che in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto di una certa entità.

La zona 4, esclusa dall'agevolazione, è quella di minore pericolosità ed attualmente interessa l'intera Sardegna e parti di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto-Adige e Puglia.

A2-Beneficiario 

Tutti i soggetti Irpef e Ires residenti o non residenti nel territorio italiano che possiedano o detengano a vario titolo l'immobile e che sostengano le spese di riduzione del rischio sismico:

1 - proprietario, nudo proprietario

2 - titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie)

3 - locatario, comodatario

4 - persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

5 - contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, solo se l'immobile non sia bene strumentale o merce)

6 - associazioni tra professionisti

7 - enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

8 - ATER (ex IACP)

9 - enti con requisiti europei "in house providing" (costituiti ed operanti al 31 dicembre 2013, per immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica)

10 - cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per immobili di proprietà assegnati in godimento ai soci)

In caso di più comproprietari il bonus è ripartito indipendentemente dalla quota di possesso ma in base alle spese effettivamente sostenute.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese ed hanno intestati bonifici e fatture, purché non si tratti di immobili strumentali all'attività d'impresa:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all'altro coniuge

3-componente dell’unione civile

4-convivente more uxorio

A3-Interventi agevolabili

1 - interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di una classe di rischio, detrazione 70%, spesa massima complessiva 96000 € per ogni singola unità immobiliare pertinenze comprese
2 - interventi di adozione di misure antisismiche che portino alla riduzione di due classi di rischio, detrazione 80%, spesa massima complessiva 96000 € per ogni singola unità immobiliare pertinenze comprese

Come specificato nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito gli interventi di adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica devono essere compiuti sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le opere devono essere realizzate sull'intero edificio e non su singole unita' immobiliari, e nei centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari.

Questo comporta che, a differenza di quanto accade per il Bonus Ristrutturazioni e per l'EcoBonus, le misure antisismiche non possono riguardare una singola unità immobiliare, appartenente ad un edificio condominiale, indipendentemente dalle altre unità. In tal caso gli interventi dovranno coinvolgere l'intero condominio, con le misure che vedremo più avanti.

Quindi, è possibile usufruire del SismaBonus per la singola unità immobiliare quando questa coincide con un edificio intero.

Le misure antisismiche ricadono, a seconda delle caratteristiche dell'intervento nelle definizioni contenute nell' art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), lett. b,c e d:
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

In particolare, è considerata ristrutturazione edilizia, quindi ammessa ad agevolazione, la demolizione e ricostruzione di un edificio, nel rispetto del volume originario, salvo eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Non è necessario conservare la stessa sagoma, tranne nel caso di edifici sottoposti a vincoli in base al D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Nel relativo titolo abilitativo deve risultare che i lavori configurano la ristrutturazione di un edificio esistente e non una nuova costruzione.
B- PARTI COMUNI CONDOMINIALI 

Nel post seguente esamineremo le caratteristiche del SismaBonus applicato agli edifici condominiali, chi ne beneficia e quali sono gli interventi ammessi.

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini