BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2020 - regole ed adempimenti
Introduzione
Dopo aver spiegato cos'è il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, quali sono gli interventi agevolabili ed i soggetti che possono usufruirne, analizziamo ora le regole da rispettare e gli adempimenti necessari.
Spese detraibili
1 - ACQUISTO DI MOBILI NUOVI
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione
2 - ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI NUOVI
- frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di classe energetica non inferiore alla A+
- forni e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A
3 - TRASPORTO E MONTAGGIO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI ACQUISTATI
Sono esclusi porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e complementi di arredo.
Limite di spesa
Il limite di spesa di 10.000 € è complessivo, e nel caso in cui si sia già fruito del bonus negli anni precedenti, questo spetterà solo per la differenza.
Il limite di spesa è valido per una singola unità immobiliare unitamente alle sue pertinenze, cioè quelle unità immobiliari che non hanno un'esistenza autonoma ma sono al servizio dell'abitazione. Questo principio vige anche nel caso in cui le pertinenze siano accatastate autonomamente.
Se i lavori di recupero edilizio sono stati eseguiti solo sulla pertinenza, si ha comunque diritto ad usufruire dell'agevolazione.
In caso di possesso di più unità immobiliari ad uso abitativo da parte di un unico proprietario il limite è riferito ad un singolo immobile.
Quando il recupero determina la fusione di più unità o, viceversa, il frazionamento di un'unica unità il limite è riferito al numero di immobili censito in catasto prima dell'intervento.
Se il contribuente sostiene contemporaneamente le spese per la ristrutturazione di parti comuni del condominio e dell'unità immobiliare di sua proprietà all'interno dello stesso condominio, ogni intervento ha il proprio tetto di spesa indipendente dall'altro e le due agevolazioni sono distinte.
Negli edifici condominiali il limite di 10000 € è complessivo ed è riferito all'acquisto di mobili destinati alle sole parti comuni. I condòmini non possono utilizzarlo per l'arredamento della propria unità immobiliare.
Negli edifici condominiali a destinazione mista (residenza e non) la detrazione spetta, in base alla tabella millesimale, sia alle unità immobiliari abitative sia alle altre, solo quando la destinazione residenziale è prevalente (superiore al 50%). Se prevale la destinazione non abitativa il beneficio compete ai millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle abitazioni.
Le unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o del''attività commerciale godono della detrazione ridotta al 50%.
Limite alla detrazione
Come accade per tutte le altre agevolazioni fiscali esaminate, la capienza Irpef di un soggetto costituisce il limite al Bonus: non si può detrarre più dell'Irpef dovuta, quindi, se l'importo superasse tale soglia non ci sarebbe né un rimborso né si potrebbe utilizzare la differenza negli anni successivi.
Se in uno o più anni non si è potuto usufruire del bonus per incapienza o perché l'Irpef non era dovuta, è possibile, comunque, richiedere la detrazione negli anni successivi indicando il numero della rata.
Cumulabilità delle agevolazioni
Esaminando le varie agevolazioni (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, SismaBonus) abbiamo ribadito sempre il principio generale per cui esse non sono cumulabili su uno stesso immobile. Tuttavia, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è, di fatto, in aggiunta al Bonus Ristrutturazioni, dal quale dipende: si può usufruire da una parte dell'agevolazione per il recupero dell'edificio e dall'altra di quella per l'acquisto dell'arredamento e ciascuna segue i propri limiti.
Sottolineiamo che l'incentivo in esame non è applicabile a tutti i casi di interventi di recupero di un edificio residenziale, ma solo per quelli che prevedono opere edilizie.
Pagamenti
Le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale o tramite carta di credito o debito. Non è necessario utilizzare il bonifico dedicato per le ristrutturazioni. Le stesse modalità di pagamento devono essere applicate anche nel caso di acquisti all'estero, che sono ammessi al beneficio.
Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari e contanti.
La ritenuta del 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito non viene applicata.
Documenti necessari
E' necessario possedere e conservare una serie di documenti da intestare ai soggetti destinatari del beneficio, che possono essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi.
A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI
1- ricevute dei bonifici bancari o postali, anche on line
2- ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o debito
3- ricevute dei bonifici effettuati dalla società finanziaria, se ci si è avvalsi di un finanziamento
4- documentazione di addebito sul conto corrente
5- copia della ricevuta dei pagamenti effettuati dalla società finanziaria, se ci si è avvalsi di un finanziamento
6- fatture di acquisto dei beni in cui siano specificati natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi e che riportino il codice fiscale del contribuente o siano a lui riconducibili
7- documentazione che provi l'anteriorità della data di inizio lavori all'acquisto dell'arredamento (titoli abilitativi richiesti dalla normativa urbanistico-edilizia, comunicazione preventiva all'ASL se dovuta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l'edilizia libera)
8- atto di acquisto o di assegnazione di unità appartenenti ad edifici interamente ristrutturati, per provare l'anteriorità della data di acquisizione dell'immobile rispetto a quella dell'arredamento
B- PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
Si distinguono tre casi diversi, a seconda del tipo di condominio:
B1- condominio con amministratore (più di 8 condòmini)
Documenti spettanti all'amministratore
1- ricevute dei bonifici bancari o postali, anche on line con il codice fiscale del condominio e dell'amministratore
2- documentazione di addebito sul conto corrente del condominio
3- fatture di acquisto dei beni in cui siano specificati natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi e che riportino il codice fiscale del condominio
4- documentazione che provi l'anteriorità della data di inizio lavori all'acquisto dell'arredamento (titoli abilitativi richiesti dalla normativa urbanistico-edilizia, comunicazione preventiva all'ASL se dovuta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l'edilizia libera)
Documenti spettanti al condòmino
1- delibera assembleare di approvazione degli acquisti e tabella millesimale di ripartizione delle spese
2- certificazione rilasciata dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese, con generalità e codice fiscale di chi la rilascia, dati identificativi del condominio, ammontare delle spese nell'anno di riferimento e quota millesimale imputabile al condòmino; in caso di sostenimento delle spese da parte del familiare convivente o convivente more uxorio devono essere indicati i suoi dati e l'attestazione di spesa
3- attestazione sulla certificazione rilasciata del sostenimento delle spese da parte del singolo condòmino e la relativa percentuale di ripartizione, in caso di dati relativi ad un solo proprietario sebbene i mobili siano stati pagati anche da altri
4- ricevute fiscali delle spese o dei bonifici
B2- condominio senza amministratore (fino a 8 condòmini)
Documenti spettanti al condòmino
1- indicazione nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute, riportando il codice fiscale del condòmino che ha pagato gli acquisti
2- indicazione nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute, riportando il proprio codice fiscale se ogni condòmino ha pagato separatamente la propria quota
3- ricevute fiscali delle spese o dei bonifici che attestano il pagamento della propria quota di competenza, in base alla tabella millesimale o a diversi accordi
Ulteriori adempimenti
COMUNICAZIONE ALL'ENEA
Dal 1 gennaio 2018 è obbligatorio trasmettere all' ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni relative all'acquisto di alcuni elettrodomestici agevolabili con il Bonus Mobili, allo scopo di valutare il risparmio energetico conseguito. La documentazione deve essere inviata telematicamente al sito https://bonuscasa2020.enea.it/ dal beneficiario o da un intermediario.
Sono soggetti all'obbligo:
- frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici, di classe energetica minima prevista A+
- forni e lavasciuga di classe energetica minima prevista A
Cambiamento di proprietà o possesso
A- VENDITA
In caso di vendita dell'immobile ristrutturato, prima che si sia terminato di fruire del Bonus Mobili, questo non viene trasferito all'acquirente, neanche quando il Bonus Ristrutturazioni viene ceduto.
Il venditore può proseguire nella fruizione del beneficio fiscale.
Lo stesso principio è valido per donazione e permuta.
B- COSTITUZIONE DI USUFRUTTO
Quando si costituisce il diritto di usufrutto a titolo oneroso o gratuito le quote residue della detrazione restano al nudo proprietario.
C- EREDITA'
Se sopravviene la morte del beneficiario le quote non fruite non vengono trasmesse all'erede o agli eredi.
D- CESSAZIONE DI LOCAZIONE O COMODATO
in caso di cessazione di locazione o comodato il locatario o comodatario mantiene il diritto di utilizzare la detrazione per tutte le quote residue.
Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini