BONUS VERDE 2020 - regole ed adempimenti
Introduzione
Abbiamo introdotto in precedenza il Bonus Verde, descrivendone proprietà e soggetti cui è destinato. Adesso procediamo con le regole da rispettare e gli adempimenti da seguire per poterne usufruire.
Limite di spesa
Il limite di spesa di 5.000 € è annuale, ma se uno stesso intervento prosegue negli anni successivi tale limite va considerato complessivamente. Nel caso in cui si sia già fruito del bonus negli anni precedenti, questo spetterà solo per la differenza.
Il limite di spesa è valido per una singola unità immobiliare unitamente alle sue pertinenze, cioè quelle unità immobiliari che non hanno un'esistenza autonoma ma sono al servizio dell'abitazione. Questo principio vige anche nel caso in cui le pertinenze siano accatastate autonomamente.
In caso di possesso di più unità immobiliari ad uso abitativo da parte di un unico proprietario il limite è riferito ad un singolo immobile.
Se il contribuente sostiene contemporaneamente le spese per la sistemazione a verde di parti comuni del condominio e dell'unità immobiliare di sua proprietà all'interno dello stesso condominio, ogni intervento ha il proprio tetto di spesa indipendente dall'altro e le due agevolazioni sono distinte.
Negli edifici condominiali a destinazione mista (residenza e non) la detrazione per i lavori sulle parti comuni spetta, in base alla tabella millesimale, sia alle unità immobiliari abitative sia alle altre, solo quando la destinazione residenziale è prevalente (superiore al 50%). Se prevale la destinazione non abitativa il beneficio compete ai millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle abitazioni.
Le unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o del''attività commerciale godono della detrazione ridotta al 50%.
Limite alla detrazione
Come già sottolineato precedentemente, la capienza Irpef di un soggetto costituisce il limite al Bonus: non si può detrarre più dell'Irpef dovuta, quindi, se l'importo superasse tale soglia non ci sarebbe né un rimborso né si potrebbe utilizzare la differenza negli anni successivi.
Se in uno o più anni non si è potuto usufruire del bonus per incapienza o perché l'Irpef non era dovuta, è possibile, comunque, richiedere la detrazione negli anni successivi indicando il numero della rata.
Cumulabilità delle agevolazioni
Esaminando le varie agevolazioni (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, SismaBonus, Bonus Facciate) abbiamo ribadito sempre il principio generale per cui esse non sono cumulabili su uno stesso immobile. Tuttavia, il Bonus Verde è indipendente dagli altri incentivi e quindi è possibile sia intervenire su un edificio residenziale singolo o condominiale sia curarne gli spazi aperti, senza che i rispettivi limiti di spesa e di detrazione interferiscano tra loro.
Il Bonus Verde è cumulabile con i benefici previsti dal D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per gli immobili vincolati con la riduzione al 50%.
Pagamenti
Le spese devono essere pagate tramite strumenti con tracciabilità delle operazioni:
- assegni bancari o postali
- assegni circolari non trasferibili
- carte di credito
- bancomat
- bonifici bancari o postali
Dalle ricevute dei pagamenti devono risultare:
- descrizione dell'intervento con riferimento alla norma (L. 205/2017, articolo 1, commi 12-15)
- codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione, se partecipano più persone
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
Documenti necessari
E' necessario possedere e conservare una serie di documenti da intestare ai soggetti destinatari del beneficio, che possono essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi.
A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI
1- fatture o ricevute fiscali delle spese
2- documentazione relativa al pagamento effettuato
3- autocertificazione attestante che non è stato superato il limite massimo di spesa su cui è calcolata la detrazione per tutti gli aventi diritto
4- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito
5- dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, se l'intervento è eseguito dal detentore che non sia un familiare convivente
B- PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
Si distinguono tre casi diversi, a seconda del tipo di condominio:
B1- condominio con amministratore (più di 8 condòmini)
Documenti spettanti all'amministratore
1- fatture o ricevute fiscali delle spese
2- documentazione relativa al pagamento effettuato con il codice fiscale del condominio e dell'amministratore
3- certificazione catastale dell'edificio
Documenti spettanti al condòmino
1- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione della sistemazione a verde e tabella millesimale di ripartizione delle spese
2- certificazione rilasciata dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese, con generalità e codice fiscale di chi la rilascia, dati identificativi del condominio, ammontare delle spese nell'anno di riferimento e quota millesimale imputabile al condòmino; in caso di sostenimento delle spese da parte del familiare convivente o convivente more uxorio devono essere indicati i suoi dati e l'attestazione di spesa
3- attestazione sulla certificazione rilasciata del sostenimento delle spese da parte del singolo condòmino e la relativa percentuale di ripartizione, in caso di dati relativi ad un solo proprietario sebbene la sistemazione a verde sia stata pagata anche da altri
4- ricevute fiscali delle spese
5- certificazione catastale
B2- condominio senza amministratore (fino a 8 condòmini)
Documenti spettanti al condòmino
1- indicazione nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute, riportando il codice fiscale del condòmino che ha pagato i lavori
2- indicazione nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute, riportando il proprio codice fiscale se ogni condòmino ha pagato separatamente la propria quota
3- autocertificazione attestante gli interventi eseguiti ed i dati catastali delle unità immobiliari del condominio
4- ricevute fiscali delle spese i che attestano il pagamento della propria quota di competenza, in base alla tabella millesimale o a diversi accordi
5- certificazione catastale
B3- condominio con unico proprietario
E' equiparato al condominio l'edificio in possesso di un unico proprietario che sia costituito da due o più unità immobiliari accatastate separatamente e parti comuni. Per queste ultime spetterà la detrazione per gli spazi condominiali e sarà fruibile distintamente per le unità immobiliari.
Documenti spettanti al proprietario
1- fatture o ricevute fiscali delle spese
2- documentazione relativa al pagamento effettuato
3- autocertificazione attestante che non è stato superato il limite massimo di spesa su cui è calcolata la detrazione per tutti gli aventi diritto
4- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito
5- dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, se l'intervento è eseguito dal detentore che non sia un familiare convivente
Cambiamento di proprietà o possesso
A- VENDITA
In caso di vendita dell'immobile oggetto della sistemazione a verde, prima che si sia terminato di fruire del Bonus, questo viene automaticamente trasferito all'acquirente, salvo diversi accordi nell'atto di compravendita. Lo stesso principio è valido per donazione e permuta. Ha diritto ad utilizzare la quota annuale spettante il possessore dell'unità immobiliare al 31 dicembre di quell'anno.
La cessione di una quota della proprietà non determina il trasferimento della detrazione, tranne quando questa comporta la proprietà esclusiva del bene.
B- COSTITUZIONE DI USUFRUTTO
Quando si costituisce il diritto di usufrutto a titolo oneroso o gratuito le quote residue della detrazione restano al nudo proprietario.
C- EREDITA'
Se sopravviene la morte del beneficiario le quote non fruite vengono trasmesse all'erede o agli eredi che mantengano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”, sia nell'anno di accettazione dell'eredità sia in quelli successivi in cui si vuole utilizzare il Bonus. In caso di cessione in comodato o locazione esso si perde, ma le quote residue possono essere ancora godute al momento della cessazione del contratto. In caso di vendita o donazione il beneficio non è più fruibile.
D- CESSAZIONE DI LOCAZIONE O COMODATO
in caso di cessazione di locazione o comodato il locatario o comodatario mantiene il diritto di utilizzare la detrazione per tutte le quote residue.
Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini