ECOBONUS 2020 - adempimenti

ECOBONUS 2020 - adempimenti


Introduzione

Dopo aver descritto le caratteristiche dell' EcoBonus per le singole unità immobiliari e per gli edifici condominiali e le relative regole, passiamo in rassegna gli adempimenti ed i documenti necessari.
Pagamenti

1 - CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, anche on line, "parlante"
cioè devono essere indicati:
- causale del versamento con riferimento alla norma (art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296)
- codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione, se partecipano più persone
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Alcune spese non possono essere saldate tramite bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, diritti di segreteria, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, etc.) e vengono pagate con altre modalità; si ricorda, pertanto, di conservare le relative ricevute.

Al momento del pagamento le banche o le poste applicano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall'impresa.

Se si pagano le spese in favore dei Comuni tramite bonifico lo si deve indicare come soggetto beneficiario e come causale la motivazione del pagamento.
Se per errore si utilizza un tipo di bonifico diverso da quello dedicato o si sbaglia nel compilarlo ci si deve far rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

2 - CONTRIBUENTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Le spese non devono essere obbligatoriamente pagate con bonifico e la prova delle spese può essere rappresentata da altra documentazione.
Documenti necessari

E' necessario possedere e conservare una serie di documenti da intestare ai soggetti destinatari del beneficio, che possono essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi.

A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI
1- titoli abilitativi relativi ai lavori, se richiesti dalla normativa urbanistico-edilizia
2- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) in cui si dichiarano la data di inizio lavori e la loro ammissibilità all'agevolazione, se l'intervento ricade nell'edilizia libera
3- certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori o certificazione dei produttori (sostituzione di finestre e infissi, caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW, dispositivi multimediali) o attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione (solo autocostruzione di pannelli solari)
4- attestato di prestazione energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori (interventi vari di riqualificazione energetica e sugli involucri di edifici esistenti)  
5- scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del D.M. 19 febbraio 2007 da un tecnico abilitato con dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dati identificativi dell'edificio, tipologia di intervento, risparmio energetico conseguito, costo, costo delle spese professionali  
6- ricevuta di invio tramite internet o della raccomandata postale all’Enea
7- ricevute dei bonifici bancari o postali, anche on line, con apposita causale, per il pagamento di beni e servizi (contribuenti non titolari di reddito di impresa)
8- ricevute fiscali delle spese non bonificabili
9- ricevute dei bonifici effettuati dalla società finanziaria, se ci si è avvalsi di un finanziamento
10- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito
11- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta
12- dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, se l'intervento è eseguito dal detentore che non sia un familiare convivente

B- PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI 
Si distinguono tre casi diversi, a seconda del tipo di condominio:

B1- condominio con amministratore (più di 8 condòmini)

Documenti spettanti all'amministratore

1- titoli abilitativi relativi ai lavori, se richiesti dalla normativa urbanistico-edilizia
2- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) in cui si dichiarano la data di inizio lavori e la loro ammissibilità all'agevolazione, se l'intervento ricade nell'edilizia libera
3- certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori
4- attestato di prestazione energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori
5- scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del D.M. 19 febbraio 2007 da un tecnico abilitato con dati identificativi del condominio, dati identificativi dell'edificio, tipologia di intervento, risparmio energetico conseguito, costo, costo delle spese professionali
6- ricevuta di invio tramite internet o della raccomandata postale all’ Enea
7- ricevute dei bonifici bancari o postali, anche on line, con apposita causale, per il pagamento di beni e servizi, con il codice fiscale del condominio e dell'amministratore
8- ricevute fiscali delle spese non bonificabili
9- certificazione catastale dell'edificio

Documenti spettanti al condòmino
1- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
2- certificazione rilasciata dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese, con generalità e codice fiscale di chi la rilascia, dati identificativi del condominio, ammontare delle spese nell'anno di riferimento e quota millesimale imputabile al condòmino; in caso di sostenimento delle spese da parte del familiare convivente o convivente more uxorio devono essere indicati i suoi dati e l'attestazione di spesa
3- attestazione sulla certificazione rilasciata del sostenimento delle spese da parte del singolo condòmino e la relativa percentuale di ripartizione, in caso di dati relativi ad un solo proprietario sebbene i lavori siano stati pagati anche da altri
4- ricevute fiscali delle spese o dei bonifici che non necessitano di apposita causale
5- certificazione catastale
6- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta

B2- condominio senza amministratore (fino a 8 condòmini)

Documenti spettanti al condòmino
1- titoli abilitativi relativi ai lavori, se richiesti dalla normativa urbanistico-edilizia
2- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) in cui si dichiarano la data di inizio lavori e la loro ammissibilità all'agevolazione, se l'intervento ricade nell'edilizia libera
3- certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori
4- attestato di prestazione energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori
5- scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del D.M. 19 febbraio 2007 da un tecnico abilitato con dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dati identificativi dell'edificio, tipologia di intervento, risparmio energetico conseguito, costo, costo delle spese professionali
6- ricevuta di invio tramite internet o della raccomandata postale all’ Enea
7- indicazione nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute, riportando il codice fiscale del condòmino che ha pagato i lavori
8- indicazione nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute, riportando il proprio codice fiscale se ogni condòmino ha pagato separatamente la propria quota
9- autocertificazione attestante i lavori eseguiti ed i dati catastali delle unità immobiliari del condominio
10- ricevute fiscali delle spese o dei bonifici che attestano il pagamento della propria quota di competenza, in base alla tabella millesimale o a diversi accordi
11- certificazione catastale
12- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta

B3- condominio con unico proprietario  
E' equiparato al condominio l'edificio in possesso di un unico proprietario che sia costituito da due o più unità immobiliari accatastate separatamente e parti comuni.
Per queste ultime spetterà la detrazione per lavori condominiali, mentre per ciascuna unità immobiliare sarà fruibile distintamente dalle altre. 

Documenti spettanti al proprietario
1- titoli abilitativi relativi ai lavori, se richiesti dalla normativa urbanistico-edilizia
2- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) in cui si dichiarano la data di inizio lavori e la loro ammissibilità all'agevolazione, se l'intervento ricade nell'edilizia libera
3- certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori
4- attestato di prestazione energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori
5- scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del D.M. 19 febbraio 2007 da un tecnico abilitato con dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dati identificativi dell'edificio, tipologia di intervento, risparmio energetico conseguito, costo, costo delle spese professionali  
6- ricevuta di invio tramite internet o della raccomandata postale all’Enea
7- ricevute dei bonifici bancari o postali, anche on line, con apposita causale, per il pagamento di beni e servizi
8- ricevute fiscali delle spese non bonificabili
9- ricevute dei bonifici effettuati dalla società finanziaria, se ci si è avvalsi di un finanziamento
10- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito
11- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta
Adempimenti

A - NOTIFICA PRELIMINARE ALL'ASL 

Prima dell'inizio delle attività il committente o responsabile dei lavori deve trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio la notifica preliminare, secondo le modalità stabilite dalla Regione.
Ai sensi dell art. 99 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) questo adempimento è previsto nei seguenti casi:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (articolo 90, comma 3)
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

B - COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo il beneficiario o un intermediario deve inviare all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) in via telematica al sito
https://ecobonus2020.enea.it/ la documentazione relativa all'intervento eseguito.

Si ricorda che per le opere private su edifici esistenti il collaudo statico è previsto per interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, ai sensi delle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 (D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018).
Cambiamento di proprietà o possesso

A- VENDITA
In caso di vendita dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, prima che si sia terminato di fruire del Bonus, questo viene automaticamente trasferito all'acquirente, salvo diversi accordi nell'atto di compravendita. Lo stesso principio è valido per donazione e permuta. Ha diritto ad utilizzare la quota annuale spettante il possessore dell'unità immobiliare al 31 dicembre di quell'anno.

La conservazione dell'EcoBonus da parte del venditore può essere formalizzata anche successivamente alla vendita in una scrittura privata autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale sottoscritto da entrambe le parti e specificando che l'accordo esisteva già ai tempi del rogito. In tale ipotesi le dichiarazioni dei redditi dovranno rispecchiare questo accordo successivo.

La cessione di una quota della proprietà non determina il trasferimento della detrazione, tranne quando questa comporta la proprietà esclusiva del bene.

B- COSTITUZIONE DI USUFRUTTO
Quando si costituisce il diritto di usufrutto a titolo oneroso o gratuito le quote residue della detrazione restano al nudo proprietario.

C- EREDITA'
Se sopravviene la morte del beneficiario le quote non fruite vengono trasmesse all'erede o agli eredi che mantengano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”, sia nell'anno di accettazione dell'eredità sia in quelli successivi in cui si vuole utilizzare il Bonus. In caso di cessione in comodato o locazione esso si perde, ma le quote residue possono essere ancora godute al momento della cessazione del contratto. In caso di vendita o donazione il beneficio non è più fruibile.

D- CESSAZIONE DI LOCAZIONE O COMODATO
in caso di cessazione di locazione o comodato il locatario o comodatario mantiene il diritto di utilizzare la detrazione per tutte le quote residue.
Perdita del Bonus 

Il diritto di beneficiare del Bonus si perde e la parte eventualmente fruita viene recuperata nei seguenti casi:
- mancata notifica preliminare all'ASL
- pagamenti non effettuati tramite bonifico "parlante" (contribuenti non titolari di reddito di impresa)
- mancanza delle fatture o delle ricevute dei bonifici
- intestazione del bonifico a persona diversa dal beneficiario
- violazione delle norme urbanistiche ed edilizie
- violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle relative agli obblighi contributivi.
Cessione del credito e sconto in fattura






Nel prossimo post parleremo della cedibilità del credito fiscale dell'EcoBonus ai soggetti interessati e dello sconto in fattura, possibile quest'anno solo per gli interventi di maggiore entità.

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini