ECOBONUS 2020 - cessione del credito e sconto in fattura
Introduzione
Abbiamo descritto nei post precedenti le caratteristiche dell' EcoBonus 2020 per le singole unità immobiliari, per gli edifici condominiali, le regole da rispettare e gli adempimenti necessari. Oggi esaminiamo la possibilità di cedere il bonus fiscale da parte del contribuente ad altri soggetti che possono essere interessati alla sua fruizione. Questa misura è stata introdotta nel 2016 ed è stata poi modificata con le Leggi di Bilancio 2017, 2018 e 2019.
Oggetto
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici godono della cedibilità del credito fiscale, indipendentemente dalla percentuale e dal fatto che gli interventi siano eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni di edifici condominiali.
Soggetto
Ne possono usufruire tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese per gli interventi.
Può essere effettuata anche una sola seconda cessione del credito da parte del soggetto che lo ha ricevuto.
Contribuenti che cedono il credito (cedenti)
A - SOGGETTI PASSIVI IRPEF
B - SOGGETTI PASSIVI IRES
C - NO TAX AREA
1 - soggetti con redditi annui da pensione non superiori a 7.500 €, redditi di terreni non superiori a 185,92 €, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (articolo 11, comma 2, TUIR)
D - INCAPIENTI
1 - titolari di reddito annuo complessivo non superiore a 8.000 € dato da: (art. 13, TUIR)
- redditi da lavoro dipendente
- redditi assimilati a lavoro dipendente (soci di cooperative di produzione e lavoro, indennità a carico di terzi di dipendenti per incarico connesso alla loro qualifica, borse di studio-premi-sussidi per fini di studio p addestramento professionale, Co.Co.Co., sacerdoti, previdenza complementare, lavori socialmente utili)
2 - titolari di reddito annuo complessivo non superiore a 4.800 € dato da:
- redditi assimilati a lavoro dipendente (attività libero professionale intra moenia dei dipendenti del SSN, indennità-gettoni di presenza-compensi vari erogati da Stato-Regioni-Province-Comuni per pubbliche funzioni, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie e a tempo determinato diverse da quelle previdenziali, altri assegni periodici diversi da capitali e lavoro; art. 50, comma 1, lett. e-i)
- redditi da lavoro autonomo (art. 53, TUIR)
- redditi da esercizio di attività di impresa minore (art. 66, TUIR)
- redditi da attività commerciali e lavoro autonomo occasionali (art. 67, comma 1, lett. i-l, TUIR)
A chi cedere il credito (cessionari)
A - SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
A1- contribuenti no tax area ed incapienti
- fornitori di beni e servizi relativi all'intervento
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) coinvolti nell'intervento (come ESCO e SSE, cioè società di servizi energetici)
- istituti di credito ed intermediari finanziari
A2- contribuenti Irpef ed Ires
- fornitori di beni e servizi relativi all'intervento
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) coinvolti nell'intervento (come ESCO e SSE, cioè società di servizi energetici)
B - PARTI COMUNI CONDOMINIALI
B1- contribuenti no tax area ed incapienti
- fornitori di beni e servizi relativi all'intervento
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) coinvolti nell'intervento (come ESCO e SSE, cioè società di servizi energetici)
- istituti di credito ed intermediari finanziari
- altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi
B2- contribuenti Irpef ed Ires
- fornitori di beni e servizi relativi all'intervento
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) coinvolti nell'intervento (come ESCO e SSE, cioè società di servizi energetici)
- altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi
Adempimenti
A - SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
1 - il contribuente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate i propri dati, quelli relativi all'intervento di riqualificazione energetica, alla cessione ed al cessionario
2 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
3 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
4 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
5a - a partire dal 20 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 10 rate annuali di pari importo solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
5b - a partire dal 20 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
B - PARTI COMUNI CONDOMINIALI
B1- condominio con amministratore (più di 8 condòmini)
Procedura 1: calcolo e cessione del credito in base alla delibera assembleare
1 - in sede di delibera assembleare di approvazione degli interventi viene determinata la quota imputabile al condòmino ed il suo credito fiscale
2 - l'amministratore inserisce nella delibera assembleare di approvazione degli interventi i dati della cessione
3 - l'amministratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate dati del cessionario, accettazione della cessione e sua entità
4 - l'amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili per l'anno precedente indicando la comunicazione telematica della cessione
5 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
6 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
7 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
8a - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 10 rate annuali di pari importo solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
8b - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Procedura 2: calcolo e cessione del credito in base alle spese condominiali effettuate
1 - in base alle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio viene determinata la quota imputabile al condòmino ed il suo credito fiscale
2 - il condòmino entro il 31 dicembre dello stesso anno comunica all'amministratore i suoi dati, quelli della cessione e del cessionario
3 - l'amministratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate dati del cessionario, accettazione della cessione e sua entità
4 - l'amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili per l'anno precedente indicando la comunicazione telematica della cessione
5 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
6 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
7 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
8a - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 10 rate annuali di pari importo solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
8b - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
B2- condominio senza amministratore (fino a 8 condòmini)
1 - in base alle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio viene determinata la quota imputabile al condòmino ed il suo credito fiscale
2 - il condòmino entro il 31 dicembre dello stesso anno comunica ad un altro condòmino incaricato i suoi dati, quelli della cessione e del cessionario
3 - il condòmino incaricato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della spesa comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate dati del cessionario, accettazione della cessione e sua entità
4 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto
5 - il cessionario accetta il credito attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
6 - l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l'accettazione del credito
7a - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può utilizzare il credito in 10 rate annuali di pari importo solo ed esclusivamente presentando il modello F24 in compensazione telematicamente
7b - a partire dal 10 marzo dell'anno successivo a quello della spesa il cessionario può, in alternativa, cedere un'ultima volta il credito in tutto o in parte ad altro cessionario attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Regole
- il contribuente non può cedere il credito solo in parte, la cessione è totale
- la cessione del credito non è un obbligo per il contribuente né per l'eventuale destinatario
- il cessionario può cedere un'ultima volta il credito fiscale anche in parte
- il cessionario può utilizzare negli anni successivi la parte di credito eventualmente eccedente ma non può richiederla a rimborso
- la cessione del credito non è valida se non è stata inviata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del contribuente o dell'amministratore o del condòmino incaricato
- la comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate può anche essere effettuata tramite Posta Elettronica Certificata
- in caso di cessione del credito a più fornitori l'entità di ogni credito è basata sulla spesa sostenuta nei confronti dello stesso
- quando il cessionario è direttamente il fornitore che ha eseguito gli interventi, la relativa
fattura deve contenere anche l’importo del credito ceduto
- la regolarità dei lavori resta sempre responsabilità del cedente, salvo dolo o responsabilità del cessionario
Perdita del credito
L' Agenzia delle Entrate recupera il credito maggiorato di interessi e sanzioni:
A - nei confronti del cedente
in caso di mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi
B - nei confronti del cessionario
in caso di indebita fruizione del credito, anche parziale
Sconto in fattura
Consiste nello sconto sul prezzo della fornitura di beni e/o servizi applicato dal fornitore direttamente in fattura, scelto dal contribuente al posto della detrazione fiscale.
Lo sconto viene applicato in modo immediato ed il fornitore ottiene in cambio il credito di imposta da applicare solo in compensazione tramite F24 in cinque rate annuali di pari importo. In alternativa può scegliere di cederlo a sua volta a propri fornitori di beni e servizi.
Dal 1 gennaio 2020 lo sconto in fattura può essere applicato esclusivamente per interventi di ristrutturazione importante di primo livello delle parti comuni degli edifici condominiali, con importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che incide su oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio unito alla ristrutturazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva dell'edificio stesso, nel rispetto di specifici requisiti di prestazione energetica.
La superficie disperdente lorda è la superficie esterna dell'edificio (pareti, solai, coperture, infissi) che separa le zone riscaldate dall'esterno o da zone non climatizzate.
La prestazione energetica è il consumo di energia da parte dell'edificio per mantenere al suo interno le condizioni medie di comfort.
Arch. Michela Antonini - Dott. Ing Emanuele Santini