NUOVA COSTRUZIONE IN UMBRIA

NUOVA COSTRUZIONE IN UMBRIA


Introduzione

Abbiamo recentemente affrontato il tema della nuova costruzione, definendone il significato in base al Testo Unico dell'Edilizia nazionale; ora analizziamo la normativa della nostra regione rispetto a questo argomento. Ricordiamo che il Testo Unico è così chiamato perché 
costituisce una normativa che raccoglie e sistematizza tutte le leggi ed i regolamenti precedenti in materia di edilizia. Si tratta di una "legge-cornice", cioè fissa i principi fondamentali, nel rispetto dei quali ogni regione poi produce la propria legge. La nostra è la Legge Regionale 1/2015  sul governo del territorio, ovvero l'insieme di norme e procedure che regolano le attività sul territorio. Ricadono in questo ambito l'urbanistica, l'edilizia, la programmazione di infrastrutture, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

Definizione

Si tratta degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che non rientrano nelle categorie descritte in precedenza.

La nostra Legge Regionale ripropone lo stesso concetto espresso nel Testo Unico, cioè la nuova costruzione si configura per esclusione rispetto alle altre tipologie di intervento, dal momento che rappresenta una modifica rilevante e definitiva del territorio, realizzata per soddisfare esigenze stabili nel tempo. 
Interventi di nuova costruzione

L' elenco degli interventi considerati nuova costruzione ai sensi della L.R. 1/2015 è il seguente:
1 - costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, o ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti 
2 - interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l’escavazione dei pozzi
3 - realizzazione di infrastrutture ed impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
4 - installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatti salvi gli articoli 87 e 87bis del D. Lgs.295/2003-Codice delle comunicazioni elettroniche, e di strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie
5 - installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualunque genere, come roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili, usati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini, tranne quelli per attività temporanee e quelli installati con ancoraggio temporaneo al suolo in strutture ricettive all'aperto, opportunamente autorizzati, ed il campeggio fuori dalle aree autorizzate, se non costituisce parcheggio temporaneo
6 - opere pertinenziali di edifici, come da regolamento regionale, che comportino nuova superficie coperta 
7 - realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o materiali o di impianti per attività produttive che comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato
Costruzione di manufatti ed ampliamento di quelli esistenti

Proprio come nel Testo Unico nazionale, la Legge Regionale inserisce al primo posto il caso più semplice e lampante di nuova costruzione, la realizzazione di un fabbricato, anche nel caso di opere completamente interrate, poiché producono lo stesso una modifica rilevante e permanente. Viene accomunato a questo tipo di opere l'ampliamento planivolumetrico, cioè l'aggiunta di volumi in orizzontale ed in verticale (sopraelevazioni).
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

Questo tipo di opere rientra nella categoria solo quando non realizzato dal comune.  Le opere di urbanizzazione sono le infrastrutture necessarie per rendere una porzione di territorio idonea per scopi insediativi. Si dividono in opere di urbanizzazione primaria o tecnologica e di urbanizzazione secondaria o sociale; hanno uguale importanza ma vengono così denominate in base all'ordine temporale con cui vengono eseguite di consueto.

Le opere di urbanizzazione primaria sono le infrastrutture tecniche a supporto dell'edificato:
- strade residenziali
- spazi di sosta o di parcheggio
- fognature
- rete idrica
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
- pubblica illuminazione
- spazi di verde attrezzato
- cavedi multiservizi
- cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni
- impianti cimiteriali
- parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali al piano terra di fabbricati esistenti

Le opere di urbanizzazione secondaria sono i servizi utilizzati dalla popolazione di un insediamento:
- asili nido
- scuole materne
- scuole dell'obbligo
- strutture e complessi per l'istruzione superiore
- mercati di quartiere
- delegazioni comunali
- chiese ed altri edifici religiosi
- impianti sportivi di quartiere
- aree verdi di quartiere
- centri sociali
- attrezzature culturali
- attrezzature sanitarie
- opere, costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

La Legge Regionale inserisce espressamente in questo gruppo l'escavazione di pozzi, un' opera classificabile come urbanizzazione primaria.
Realizzazione di infrastrutture ed impianti

Le infrastrutture sono gli insiemi di strutture ed impianti che consentono lo svolgimento di attività o servizi. Gli impianti sono gli insiemi di manufatti, attrezzature e macchinari necessari per una certa attività.
 
Entrambe le categorie sono accomunate dall'interesse collettivo alla loro realizzazione, in quanto caratterizzano e sono propedeutici allo sviluppo del territorio, senza che la loro proprietà sia necessariamente pubblica. Si tratta, ad esempio, di reti stradali, ferroviarie, aeroportuali, oleodotti, gasdotti, acquedotti, carceri, stazioni di polizia, tribunali, uffici postali, stazioni di rifornimento carburanti,...

Tutte queste opere comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio. Proprio per questo motivo, la Legge Regionale non ha sottolineato, al contrario del Testo Unico, il fatto che non abbia importanza se le infrastrutture e gli impianti siano destinati o meno a pubblici servizi.
Installazione di torri, tralicci e ripetitori
 e di strutture pubblicitarie permanenti

Le opere, relative ad impianti radio-ricetrasmittenti e servizi di telecomunicazione, come quelle della categoria precedente, configurano una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio. La nostra Legge Regionale sottolinea che la classificazione di questi interventi come nuova costruzione prescinde da quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche. In questo modo si crea un doppio binario per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie per questo tipo di interventi: dal punto di vista urbanistico-edilizio è richiesto il permesso di costruire come nuova costruzione, da quello della comunicazione elettronica si deve rispettare il procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata per le infrastrutture radioelettriche. Tra l'altro, nello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche questi impianti sono stati assimilati alle urbanizzazioni primarie, il che conferma la loro qualifica come nuova costruzione.

La Legge umbra comprende in questa categoria pure le installazioni pubblicitarie, se costituiscono strutture permanenti infisse al suolo. Ci troviamo, quindi, di nuovo in presenza di opere che comportano una modifica sostanziale e duratura del territorio. Per pubblicità si intende  qualsiasi forma di messaggio diffuso in qualsiasi modo, nello svolgimento di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per promuovere la vendita di beni o la prestazione di servizi. Come nel precedente caso delle infrastrutture di telecomunicazione, si affiancano due tipi di procedura, cioè una per l'ambito urbanistico-edilizio, l'altra per quello delle pubblicità ed affissioni.
Installazione di manufatti leggeri non temporanei e non appartenenti a strutture ricettive

Vengono nominate le stesse opere citate nel Testo Unico nazionale, con la sola aggiunta degli aeromobili. Si sottolinea la caratteristica fondamentale che unisce tutta questa categoria di opere, ovvero la destinazione d'uso cui sono adibite in maniera permanente. Si sottraggono a queste considerazioni solo se vengono allestite ed utilizzate in maniera temporanea, quindi, per un periodo non più lungo di 90 giorni. 

Allo stesso modo queste strutture fanno eccezione se sono collocate all'interno di attività ricettive all'aperto, destinate ad ospitare turisti per la sosta o il soggiorno. La Legge Regionale pone due condizioni da osservare in questo caso: i manufatti devono essere ancorati in maniera temporanea al suolo e le strutture ricettive devono  essere state previamente autorizzate dal punto di vista urbanistico, edilizio ed, eventualmente, paesaggistico, conformemente alle normative di settore.

Infine, anche il campeggio al di fuori delle aree appositamente autorizzate se viene svolto in modo non temporaneo finisce con il ricadere nella stessa fattispecie. 
Interventi pertinenziali

Il Regolamento Regionale definisce opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, hanno un rapporto stabile ed esclusivo con uno o più edifici principali a cui sono subordinati.
Sono caratterizzati da 5 proprietà fondamentali: la strumentalità, la dimensione ridotta, la destinazione d'uso univoca, la vicinanza all'edificio principale, il rapporto di proprietà. 

La realizzazione di  pertinenze costituisce una nuova costruzione se comporta un aumento della superficie utile coperta SUC cioè della superficie complessiva data dalla somma di tutti i piani di un edificio, considerando il perimetro esterno. Nel calcolo si effettuano riduzioni o eccezioni per vari elementi. Le pertinenze a cui si fa riferimento sono quelle fuori terra che appartengono a queste categorie:
- manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione,telecomunicazioni) con determinate dimensioni
- tettoie, pergole, gazebo, ripostigli, manufatti per barbecue, somministrazione di alimenti e
bevande, ricovero di animali domestici o di compagnia con determinate dimensioni
- cabine idriche, centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia 
L'insieme delle pertinenze di queste tipologie non deve superare i 40 mq di SUC o il 5% di quella dell'edificio principale, altrimenti si configura una nuova costruzione. 

Realizzazione di opere per attività all'aperto

La Legge Regionale, proprio come nel Testo Unico nazionale, Viene inserisce nella nuova costruzione pure la realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto, se essa assume i caratteri di una trasformazione rilevante del territorio per esigenze non temporanee, sebbene in assenza di opere edilizie. Lo stesso accade con gli impianti a servizio di attività produttive all'aperto.

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini