© Copyright Arch. Michela Antonini, Dott. Ing. Emanuele Santini, 2018

Studio Tecnico Antonini Santini - Via Montecucco 6/8, 05100 Terni (TR) - P. IVA 01592190555


linkedin
13d516c6-89cc-4b51-bc7e-2327f1f2dd39

Studio Tecnico ANTONINI SANTINI

Informativa Privacy

Informativa sui cookies

Informativa legale

13d516c6-89cc-4b51-bc7e-2327f1f2dd39

Studio Tecnico ANTONINI SANTINI

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2020

2020-05-12 18:10

Array() no author 89691

Agevolazioni fiscali, agevolazioni-fiscali, recupero-edifici-ad-uso-abitativo, ristrutturazione-singole-unita-immobiliari, ristrutturazione-parti-comuni-condominiali, bonus-edilizia-2020, bonus-mobili-2020, bonus-elettrodomestici-2020,

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2020

Gli interventi di recupero di edifici esistenti ad uso residenziale oltre al Bonus Ristrutturazioni godono anche di un'ulteriore agevolazione per l'acquisto di


Introduzione
 

Precedentemente abbiamo scritto in modo approfondito delle agevolazioni fiscali in edilizia valide per il 2020. Tutti i bonus esaminati riguardano gli interventi edili e quelli impiantistici, ma accanto ad essi esiste anche l'agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, destinati ad immobili residenziali oggetto di lavori di recupero. La misura, introdotta dal DL 63/2013, consiste in una detrazione Irpef del 50% per un limite di spesa di 10000 € per ogni unità immobiliare, quindi l'importo massimo detraibile è di 5000 €. Il termine ultimo attualmente vigente è il 31 dicembre 2020, prorogato con l'ultima Finanziaria.


Che cos'é

Come specificato più volte per gli altri bonus, si tratta non di un contributo ma di un beneficio fiscale: dà diritto ad una detrazione Irpef nella misura del 50% delle spese effettuate per acquistare mobili e grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, destinati all'arredamento di singole unità immobiliari residenziali o parti comuni di condominii ad uso abitativo ed oggetto di interventi di recupero,  con una soglia di spesa di 10000 €. Il bonus viene ripartito in 10 rate annuali di uguale importo, a partire dall'anno in cui si è sostenuta la spesa

L'intervento di recupero dell'immobile deve essere iniziato non prima del 1 gennaio 2019.

Si opera una distinzione tra singole unità immobiliari e parti comuni condominiali riguardo agli interventi di recupero collegati a questo Bonus.


A- SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

A1-Oggetto

Singole unità immobiliare ad uso residenziale di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

A2-Beneficio fiscale

Detrazione Irpef del 50% per ogni singola unità immobiliare, con un limite massimo di spesa di 10000 €.

A3-Beneficiario

Tutti i soggetti Irpef residenti o non residenti nel territorio italiano che possiedano o detengano a vario titolo l'immobile e che effettuino sia le spese di ristrutturazione sia quelle di acquisto di mobili ed elettrodomestici:

1-proprietario, nudo proprietario

2-titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie)

3- locatario, comodatario

4-socio di cooperativa divisa o indivisa

5-imprenditore individuale (solo se l'immobile non sia bene strumentale o merce)

6-soggetti con redditi in forma associata equiparati ad imprenditori individuali (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari)

In caso di più comproprietari il bonus è ripartito indipendentemente dalla quota di possesso ma in base alle spese effettivamente sostenute.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto entrambi i tipi di spese ed hanno intestati bonifici e fatture, indipendentemente dal fatto che non siano destinatari dei titoli abilitativi:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’ altro coniuge

3-componente dell’unione civile

4-convivente more uxorio

A3-Interventi agevolabili

1-interventi descritti all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):, lett. b, c e d:
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

2-ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza)

3- acquisto o assegnazione di unità appartenenti a fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

Sono stati ricondotti alla categoria della manutenzione straordinaria gli interventi come installazione di stufa a pellet, installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazione o integrazione di impianto di climatizzazione
invernale e estiva a pompa di calore, sostituzione della caldaia.

Sono esclusi, invece, gli interventi di risparmio energetico, la realizzazione di posti auto o box pertinenziali e l'adozione di misure di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, a meno che questi ultimi non rientrino nelle tipologie descritte al punto 1.

B-PARTI COMUNI CONDOMINIALI

B1-Oggetto

Parti comuni di edifici ad uso residenziale o prevalentemente residenziale, definite all'art. 1117, nn. 1,2,3, Codice Civile:

- suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate

- aree destinate a parcheggio, locali per i servizi in comune (portineria, incluso alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi) e sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune

- opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianto idrico, impianto fognario, impianti centralizzati di gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento dell'aria, ricezione radiotelevisiva, accesso a qualunque flusso informativo, fino alle diramazioni delle proprietà individuali o ai punti di utenza per impianti unitari)

B2-Beneficio fiscale

Detrazione Irpef del 50% con un limite massimo di spesa di 10000 €.

La detrazione è ripartita tra i singoli condòmini (anche in condominio minimo) in base alla quota millesimale di proprietà o ai criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti, Codice Civile.

B3-Beneficiario

Tutti i soggetti Irpef residenti o non residenti nel territorio italiano che siano condòmini e che abbiano effettivamente versato la quota spettante entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come attestato da apposita dichiarazione dell'amministratore.

Sono beneficiari anche i seguenti soggetti se hanno compiuto le spese e l'amministratore ne ha indicato gli estremi anagrafici sulla certificazione:

1-familiare convivente del possessore o detentore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo)

2-componente dell’unione civile

3-convivente more uxorio
 

B4-Interventi agevolabili

1-interventi descritti all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):, lett. a,b,c e d:
-manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

2-ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza)
Regole ed adempimenti

Nel prossimo articolo parleremo delle regole che governano l'applicazione del bonus mobili ed elettrodomestici 2020 e gli adempimenti previsti.

Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini

© Copyright Arch. Michela Antonini, Dott. Ing. Emanuele Santini, 2018

Studio Tecnico Antonini Santini - Via Montecucco 6/8, 05100 Terni (TR) - P. IVA 01592190555


linkedin

Informativa Privacy

Informativa sui cookies

Informativa legale