AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA 2020 - parte prima

AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA 2020 - parte prima


INTRODUZIONE

Come già abbiamo fatto in passato, approfondiamo le agevolazioni fiscali in edilizia valide in questo anno 2020.

Forniremo una panoramica sintetica delle varie misure in campo, per poi analizzarle ciascuna in maniera più specifica ed approfondita nei prossimi giorni.

I bonus per il 2020 non sono una novità, poiché si tratta di proroghe o prosecuzioni di misure già introdotte in precedenza.

Sottolineiamo il fatto che stiamo parlando di agevolazioni fiscali e non di finanziamenti, cioè si tratta di detrazioni sull’ Irpef e, in alcuni casi sull’ Ires, suddivise in un certo numero di quote annuali di pari importo.

L’Irpef dovuta in un certo anno di imposta rappresenta il limite alla detrazione concessa per quell’anno.

Per semplificare non si può detrarre più di quanto sia dovuto: se l’importo detraibile supera l’imposta la parte eccedente non verrà né rimborsata né riportata all’ anno successivo.

Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro, ad eccezione del Sismabonus e dell’Ecobonus che prevedono una speciale combinazione per i condominii. Tuttavia, il contribuente può scegliere il tipo di agevolazione più conveniente nel suo caso. La detrazione fiscale è applicabile non solo ai lavori veri e propri ma anche a tutto quanto sia strettamente connesso con l’intervento

  1. :prestazioni professionali (progetto, titoli abilitativi, direzione lavori, perizie, sopralluoghi)
  2. messa in regola degli impianti elettrici e a metano
  3. acquisto dei materiali
  4. IVA, imposta di bollo, diritti per concessioni, autorizzazioni, CILA, …
  5. oneri di urbanizzazione

Le agevolazioni fiscali 2020 sono:

  1. Bonus Ristrutturazioni
  2. Acquisto e costruzione di box auto
  3. Acquisto o assegnazione di immobili già ristrutturati
  4. Ecobonus
  5. Sismabonus
  6. Acquisto di abitazioni antisismiche
  7. Bonus facciate
  8. Bonus mobili ed elettrodomestici
  9. Bonus verde

1-BONUS RISTRUTTURAZIONI

In cosa consiste

E’ un beneficio fiscale introdotto per gli interventi di recupero degli edifici ad uso abitativo e disciplinato nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). A partire dal 2012 questa detrazione è stata innalzata al 50% della spesa sostenuta con un limite massimo complessivo di 96.000 € per unità immobiliare, e tale limite è stato prorogato varie volte ed attualmente è in vigore fino al 31 dicembre 2020. L’ammontare complessivo va diviso in 10 rate annuali di pari importo, cominciando dall’ anno in cui si è sostenuta la spesa.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per la ristrutturazione dell’immobile ad uso residenziale e che lo possiedano o detengano a vario titolo, compreso l’acquirente se il compromesso è già stato registrato.

A quali lavori è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

- interventi indicati all’art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

manutenzione straordinaria

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

- interventi di ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di  eventi calamitosi

- interventi per:

eliminazione delle barriere architettoniche

mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi

prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti

cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico

conseguimento di risparmi energetico

- misure antisismiche ricadenti e non nel Sismabonus

- bonifica dall’ amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

- interventi indicati all’art. 3 D.P.R.380/2001, comma 1, lettere a), b), c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

manutenzione ordinaria

manutenzione straordinaria

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

- interventi di ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

- interventi per:

eliminazione delle barriere architettoniche

mobilità interna ed esterna all’ abitazione per le persone con disabilità gravi

prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti

cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico

conseguimento di risparmi energetici

- misure antisismiche ricadenti e non nel Sismabonus


- bonifica dall’ amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici

Agevolazione IVA

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Negli interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari,  parti comuni condominiali) si applica l’aliquota IVA del 10% per i servizi e per i beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto.

Per alcune categorie di beni si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%.

B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni condominiali, si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto e anche per i beni acquistati direttamente dal committente. Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%


2-ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BOX AUTO

In cosa consiste

Anche questa detrazione è disciplinata nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e viene concessa per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali ad immobili ad uso abitativo. Dal 2012 la detrazione è stata portata al 50% delle spese sostenute con un limite massimo complessivo di 96.000 € e le varie proroghe hanno portato alla scadenza attuale del 31 dicembre 2020. L’importo totale della detrazione è suddiviso in 10 rate annuali uguali, a partire dall’ anno in cui si è compiuta la spesa.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per la realizzazione di nuovi posti auto o autorimesse o per acquistarli già realizzati e che li possiedano o detengano a vario titolo, compreso l’acquirente se il compromesso è già stato registrato.

A quali casi è applicabile

A. REALIZZAZIONE DI BOX O POSTI AUTO

Il TUIR prevede espressamente l’agevolazione fiscale per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche di proprietà comune, purché risultino pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo e che siano costruiti ex novo.

B. ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO

Si considerano detraibili anche le spese sostenute per acquistare autorimesse o posti auto anche di proprietà comune, purché risultino pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo, che siano acquistati direttamente dall’ impresa esecutrice e che quest’ultima rilasci apposita attestazione.

Agevolazione IVA

Si applica l’aliquota IVA del 4% per i contratti di appalto e per l'acquisto di beni nel caso si realizzi la prima autorimessa pertinenziale ad una unità immobiliare a uso abitativo che abbia le caratteristiche oggettive di “prima casa”. Nel caso in cui, invece, si costruisca una seconda autorimessa pertinenziale ad una prima casa, o un’autorimessa asservita ad un’altra categoria di abitazione l’aliquota IVA è del 10% per il contratto di appalto e rimane al 4% per l'acquisto dei beni. Si ricorda che le prestazioni professionali, quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale e materie prime e semilavorati sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%. Nel caso di acquisto di autorimessa o posto auto pertinenziale alla prima casa si applica l’IVA del 4% se l’impresa costruttrice li cede entro il termine di 4 anni dall’ ultimazione, oltre questa scadenza l’IVA non è dovuta. Negli altri casi di acquisto di box o posto auto pertinenziale si applica l’IVA del 10% entro il termine dei 4 anni.


3-ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI GIA’ RISTRUTTURATI

In cosa consiste

Anche questa detrazione è prevista nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ed è riconosciuta per l’acquisto o l’assegnazione di unità ad uso abitativo appartenenti a fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che li alienino entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Dal 26 giugno 2012 fino al termine ultimo del 31 dicembre 2020 la detrazione è della misura del 50%, calcolato su un valore forfettario e con un limite massimo di spesa di 96.000 €. Il valore forfettario è pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione, comprensivo anche di IVA. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, iniziando dall’ anno in cui si è effettuato l’acquisto.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef residenti o no nel territorio italiano, che siano proprietari, nudi proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’ immobile (uso, usufrutto, abitazione).

A quali condizioni è applicabile

1 - l’unità immobiliare deve essere ceduta direttamente dall’ impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa edilizia che ha realizzato i lavori
2 - l’acquisto o l’assegnazione deve avvenire entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
3 - gli interventi devono aver riguardato l’intero fabbricato
4 - la detrazione riguarda la singola unità immobiliare ed è indipendente dall’ acquisto o dall’ assegnazione delle altre unità
5 - interventi indicati all’ art. 3 D.P.R.380/2001, lettere c) e d) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

restauro e risanamento conservativo

ristrutturazione edilizia

Agevolazione IVA

Si ricorda che per l’acquisto o la cessione dell’unità immobiliare ristrutturata si applica l’IVA al 4% in presenza dei requisiti “prima casa”. Se si tratta, invece, di operazioni compiute in assenza di tali agevolazioni l’IVA è al 10%. Infine, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si ha l’IVA ordinaria del 22%.


4-ECOBONUS

In cosa consiste

E’ un beneficio fiscale introdotto per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio ed è disciplinato nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La misura della detrazione varia a seconda del tipo di intervento, si va da un minimo del 50% ad un massimo del 85%, sfruttando la cumulabilità con il Sismabonus per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Tali detrazioni, inoltre, hanno un tetto massimo che va dai 30000 € ai 100000 €, mentre alcune categorie di intervento non hanno tale limite ma prevedono una spesa complessiva massima. La scadenza attuale è il 31 dicembre 2020 per tutti gli interventi, tranne quelli ammissibili a maggiori detrazioni compiuti sulle parti comuni di edifici condominiali, agevolabili fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio va diviso in 10 rate annuali di pari importo, cominciando dall’ anno in cui si è sostenuta la spesa.

A chi spetta

Possono usufruirne tutti i soggetti Irpef ed Ires residenti o no nel territorio italiano, che sostengano le spese per la ristrutturazione dell’immobile e che lo possiedano o detengano a vario titolo.

A quali interventi è applicabile

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con CALDAIE A CONDENSAZIONE almeno in classe A o con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, detrazione 50%, detrazione massima 30000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- acquisto e posa in opera di FINESTRE compresi infissi o di SCHERMATURE SOLARI, detrazione 50%, detrazione massima 60000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con CALDAIE A CONDENSAZIONE almeno in classe A e dotate di SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE evoluti, o con impianti con apparecchi ibridi, costituiti da POMPA DI CALORE INTEGRATA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE, o con impianti con POMPE DI CALORE ad alta efficienza, o con IMPIANTI GEOTERMICI a bassa entalpia, detrazione 65%, detrazione massima 30000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- acquisto e posa in opera di GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE, detrazione
65%, detrazione massima 30000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- sostituzione di scaldacqua tradizionali con SCALDACQUA A POMPA DI CALORE dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, detrazione 65%, detrazione massima 30000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con MICRO-COGENERATORI, detrazione 65%, detrazione massima 100000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI, detrazione 65%, detrazione massima 100000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI, detrazione 65%, detrazione massima 60000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- installazione di PANNELLI SOLARI o sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, detrazione 65%, detrazione massima 60000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- acquisto, installazione e messa in opera di DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER IL CONTROLLO A DISTANZA degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, detrazione 65%, nessun limite, scadenza 31 dicembre 2020

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI, detrazione 65%, detrazione massima 100000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI, detrazione 65%, detrazione massima 60000 €, scadenza 31 dicembre 2020

- INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio, detrazione 70%, spesa massima 40000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021

- INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI che migliorino la prestazione invernale ed estiva conseguendo almeno il parametro della qualità media, detrazione 75%, spesa massima 40000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021

- interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la RIDUZIONE DI UNA CLASSE DI RISCHIO SISMICO, detrazione 80%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021

- interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA delle parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 che comportino anche la RIDUZIONE DI DUE CLASSI DI RISCHIO SISMICO, detrazione 85%, spesa massima 136000 € per il numero delle unità immobiliari, scadenza 31 dicembre 2021

Agevolazione IVA

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Come per gli interventi di recupero degli edifici, così per quelli di riqualificazione energetica, negli interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali) e straordinaria (singole unità immobiliari, parti comuni condominiali) si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e per i beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto, per edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese.

Per alcune categorie di beni si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%.

B. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE - EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni condominiali, si applica l’aliquota IVA del 10% per servizi e beni ceduti nell’ ambito del contratto di appalto, anche per i beni acquistati direttamente dal committente ( edifici a destinazione abitativa o prevalentemente abitativa privata, pertinenze comprese).

Fanno eccezione materie prime e semilavorati. Invece, le prestazioni professionali e quelle fornite dai subappaltatori alla ditta principale sono sottoposti all’ IVA ordinaria del 22%.

C. INTERVENTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE NON ABITATIVA

L’IVA ordinaria del 22% è sempre applicata per immobili a destinazione non abitativa.

Cessione del credito

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici godono della cedibilità del credito fiscale, indipendentemente dalla percentuale e dal fatto che gli interventi siano eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni di edifici condominiali. Ne possono usufruire tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese per gli interventi. Può essere effettuata anche una sola seconda cessione del credito da parte del soggetto che lo ha ricevuto.

A. SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI

  • i contribuenti appartenenti alla “no tax area” e quelli per cui le detrazioni assorbono completamente l’imposta lorda possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi relativi all’ intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento, compresi banche e intermediari finanziari

  • tutti gli altri contribuenti possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi relativi all’ intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento,esclusi banche e intermediari finanziari

B. PARTI COMUNI CONDOMINIALI

  • i contribuenti appartenenti alla “no tax area” e quelli per cui le detrazioni assorbono completamente l’imposta lorda possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi relativi all’ intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento, compresi banche e intermediari finanziari e gli altri condòmini

  • tutti gli altri contribuenti possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi relativi all’ intervento o ad altri soggetti privati coinvolti nell’ intervento, compresi gli altri condòmini, esclusi banche e intermediari finanziari

Sconto in fattura

Il contribuente può scegliere, al posto della detrazione fiscale, lo sconto sul prezzo della fornitura di beni e/o servizi applicato dal fornitore direttamente in fattura. Il credito può essere 

Dal 1 gennaio 2020 lo sconto in fattura può essere applicato esclusivamente per interventi di ristrutturazione importante di primo livello delle parti comuni degli edifici condominiali, con importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
  

Si tratta degli interventi su oltre il 50% delle superfici esterne (pareti, solai, coperture) che comportano anche la ristrutturazione dell'impianto termico.


ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI 2020

Nel prossimo post analizzeremo brevemente anche gli altri bonus, ovvero Sismabonus, Acquisto di abitazioni antisismiche, Bonus facciate, Bonus mobili ed elettrodomestici e Bonus verde.
  
Arch. Michela Antonini - Dott. Ing. Emanuele Santini